Col quale nelle Provincie Venete liberate dalla occupazione Austriaca, i conti preventivi e consuntivi delle Citta' Regie, e di quelle aventi una Congregazione Municipale, saranno fino a nuove disposizioni approvati come quelli delle altre Comuni dalle rispettive Congregazioni Provinciali
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212