Col quale e' stabilita l'epoca in cui nelle nuove Provincie i tessuti pervenuti dalle Provincie austriache, i tessuti esteri muniti del bollo di daziato, e quelli che per la tariffa austriaca ne erano esenti, saranno sottoposti ad un bollo, la di cui forma sara' determinata dal Ministro delle Finanze
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212