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Col quale sono approvati alcuni articoli in aggiunta e modificazione degli statuti organici della Societa' d'incoraggiamento allo studio del disegno, costituita nella citta' di Varallo

Testo vigente

EUGENIO
PRINCIPE DI SAVOJA-CARIGNANO
LUOGOTENENTE GENERALE DI S. M.
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
Vista la deliberazione della Societa' d'incoraggiamento allo studio del disegno, costituita nella citta' di Varallo in data 5 ottobre 1865, per modificazioni agli statuti organici di essa Societa' approvata con Decreto Sovrano del 3 giugno 1833;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

1. In aggiunta e modificazione degli statuti organici della Societa' d'incoraggiamento allo studio del disegno costituita nella citta' di Varallo sono approvati i seguenti articoli cosi' proposti dall'anzidetta Societa'.

  1. 1° All'art. 5 degli statuti e' aggiunto l'alinea seguente:
    «Il socio ordinario che sara' in ritardo al pagamento dell'annua somma di aggregazione da oltre un triennio, sara' cancellato dal ruolo dei soci, senza pregiudizio dei diritti della Societa'.»

  2. 2° All'art. 13 e' sostituito il seguente:
    «Tre dei predetti dieci Consiglieri saranno rinnovati in ciascuno dei primi due anni, e gli altri quattro nel terzo anno. In ciascuno de' primi due anni se ne rinnoveranno due fra gli eletti di libera residenza, ed uno fra quelli non residenti, nel terzo anno se ne rinnoveranno due per ciascuna classe.
    «La scadenza sara' determinata dall'anzianita'.
    «I Consiglieri scaduti non potranno venire rieletti se non trascorso un anno dalla loro scadenza.»

  3. 3° L'art. 14 terminera' colle nuove parole di aggiunta «ne' compreso fra i Consiglieri scaduti.»

  4. 4° All'art. 16 e' aggiunto l'alinea seguente:
    «Pero' la facolta' d'iniziativa che con questo articolo e' attribuita al Consiglio amministrativo, non toglie che un socio qualunque possa presentare esso stesso delle consimili proposte direttamente alla Societa' in occasione delle adunanze generali, ma impedisce soltanto che le siffatte proposte vengano messe a votazione prima che siano state esaminate da una Commissione apposita.»

  5. 5° L'art. 17 e' sostituito dal seguente:
    «Apparterra' inoltre allo stesso Consiglio di preparare i bilanci presuntivi di ciascun anno, corredando con appositi rapporti i principali articoli di spesa e di entrata.»

  6. 6° L'art. 21 e' emendato come segue:
    «Nella seconda quindicina di agosto di ogni anno la Societa' si congreghera':
    «1° Per approvare il rendiconto del Tesoriere dell'anno precedente;
    «2° Per sanzionare i bilanci dell'anno seguente;
    «3° Per la nomina degli Ufficiali;
    «4° Per la nomina di una Commissione composta di Membri che non siano del Consiglio, la quale sara' incaricata di esaminare e riferire intorno al rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno in corso, ed intorno al bilancio preventivo che verra' presentato all'approvazione della Societa' nell'adunanza generale ordinaria dell'anno seguente;
    «5° Per tutti gli altri oggetti relativi allo scopo della Societa';
    «La Societa' si congreghera' in via straordinaria sulla decisione della Societa', o del Consiglio amministrativo, o sull'istanza collettiva o motivata di quindici soci o piu', alla medesima sottoscritti.»

  7. 7° Gli articoli 20 e 23 per cio' che concerne il modo delle votazioni, s'intenderanno emendati nel senso che:
    «Le votazioni abbiano a farsi di regola generale per alzata e per seduta, ed a scrutinio segreto, allora solamente quando si tratti di persone, e allorquando un simile modo di votazione sia richiesto da un quinto dei soci presenti.»

  8. 8° All'art. 20 succitato e' inoltre aggiunto l'alinea seguente:
    «Le deliberazioni del Consiglio amministrativo in 1ª convocazione non saranno valide se non e' intervenuto alla seduta un terzo almeno dei Membri del Consiglio; in 2ª convocazione saranno esse valide qualunque sia il numero degli intervenuti.»

  9. 9° All'art. 23 sara' aggiunto l'alinea che appresso:
    «Pero' le deliberazioni relative a riforme di articoli degli statuti, dovranno essere prese alla maggioranza di due terzi dei votanti.»

  10. 10° Il secondo inciso dell'art. 24 dicente «ed e' Membro nato di tutte le Deputazioni» si intendera' soppresso.

  11. 11° L'art. 28 e' riformato nel modo seguente:
    «La durata delle funzioni di Vice-Presidente, viene fissata ad un biennio, ed egli non potra' essere rieletto, ne' nominato Consigliere, se non trascorso un anno.»

  12. 12° Si pubblichera' ogni anno, entro il mese di ottobre, un sunto della relazione fatta dal Consiglio amministrativo all'adunanza generale, ed un sunto delle deliberazioni di questa, con aggiuntovi un annuo sommario del rendiconto e del bilancio.
    «E qualora nel corso dell'anno avessero avuto luogo delle convocazioni straordinarie, vi si aggiungera' anche un sunto delle deliberazioni prese in tali occasioni.»

  13. 13° Con Regolamento da approvarsi dalla Societa', saranno stabilite le norme e le discipline per le esenzioni degli statuti organici, il quale Regolamento ciascun socio sara' tenuto di osservare scrupolosamente.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 17 ottobre 1866.
EUGENIO DI SAVOJA
Registrato alla Corte dei conti addi' 31 ottobre 1866
Reg.° 38 Atti del Governo a c. 2. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Ricasoli.