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Col quale e' instituito nel Circondario di Monza un nuovo Comune colla denominazione di Brugherio

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Vista la domanda sporta dalla maggioranza degli elettori della Parrocchia di Brugherio per ottenere che col nome di Brugherio venga formato un nuovo Comune da comporsi di tutti i varii centri costituenti la Parrocchia di tal nome;
Vista la contemporanea domanda fatta dalla maggioranza degli elettori delle frazioni di Malnido e Bettolino-freddo per staccarsi dal Comune di Moncucco ed aggregarsi a quello di Cologno, alla cui Parrocchia gia' appartengono;
Viste le deliberazioni dei Comuni di Monza, Cernusco Asinario, Sesto S. Giovanni, Cassina Baraggio, S. Damiano, Moncucco e Cologno nonche' quelle del Consiglio provinciale di Milano;
Avuto l'avviso del Consiglio di Stato
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' instituito nel Circondario di Monza un nuovo Comune colla denominazione di Brugherio, il quale si comporra':

2. A. Della borgata di Brugherio, che ne sara' il Capoluogo, delle cascine Bindellera, Casena, Gelosa, S. Paolo e Torrazza, facienti parte attualmente del Comune di Monza, da cui saranno percio' smembrate;

3. B. Della cascina Increa, ora aggregata al Comune di Cernusco Asinario;

4. C. Della cascina Occhiate, appartenente in ora al Comune di Sesto S. Giovanni;

5. D. degli intieri Comuni di Cassina Baraggia e S. Damiano;

6. E. E per ultimo del Comune di Moncucco, eccettuatene pero' le due borgate di Malnido e Bettolino-freddo, le quali vengono invece aggregate al Comune di Cologno.

Art. 2

1. Nel piu' breve termine possibile si procedera' alla elezione dei nuovi Consigli comunali di Brugherio e Cologno in base alle liste amministrative debitamente approvate e riformate, per quanto concerne il novello Comune, secondo il prescritto dell'art. 17, alinea 2 della Legge sovracitata, ed intanto le attuali Rappresentanze comunali di Monza, Cassina Baraggia, S. Damiano, Moncucco e Cologno continueranno ad esercitare le loro attribuzioni, senza pero' vincolare l'azione dei futuri Consigli.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addi' 9 dicembre 1866.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 20 dicembre 1866
Reg.° 58 Atti del Governo a c. 157. Ayres.
Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli Borgatti.
Ricasoli.