Col quale l'ispezione governativa sugli Istituti di credito fondiario, creati colla Legge 14 giugno 1866, sara' esercitata dall'Ufficio di sindacato sulle Societa' commerciali e sugli Istituti di credito
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212