Col quale il Comune di Carunchio formera' una Sezione del Collegio elettorale di Vasto con sede nel capoluogo del Comune stesso
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 64, 65 e 66 della Legge per le elezioni politiche 17 dicembre 1860, n. 4513, e la Tabella annessavi della circoscrizione territoriale dei Collegi elettorali;
Vedute le istanze del Comune di Carunchio ond'essere costituito Sezione del Collegio elettorale di Vasto, n. 7, separatamente da quella del Collegio stesso detta di Celenza sul Trigno, cui fu sino ad ora unito;
Considerando che quattordici chilometri di difficilissima strada rendono assai disagevole agli elettori dimoranti in Carunchio il recarsi alle votazioni in Celenza sul Trigno;
Noverandosi nel Comune stesso piu' di 40 elettori iscritti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. unico
1. Il Comune di Carnuchio formera' d'ora in poi una Sezione del Collegio elettorale di Vasto, n. 7, la quale avra' sede nel capoluogo del Comune stesso.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sommariva Perno addi' 8 settembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 18 settembre 1867
Reg. 40 Atti del Governo a c. 258. Crodara Visconti.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Tecchio.
U. Rattazzi.