Col quale gli ex-feudi Botti e Mangalaviti ritorneranno a far parte del Comune di Longi, da cui furono staccati
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Ministro dell'Interno;
Visto il precedente Nostro Decreto in data 30 dicembre 1865, n. 2742, col quale gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, in Provincia di Messina, furono staccati dal Comune di Longi ed uniti a quello di Alcara;
Visto l'articolo 15, alinea, della Legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865;
Considerando che nella fattispecie non trattasi di vera borgata o frazione nel senso della Legge;
Avuto l'avviso del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Art. unico
1. A partire dal 1° gennaio 1868, gli ex-feudi Botti e Mangalaviti, in Provincia di Messina, ritorneranno a far parte del Comune di Longi, da cui furono staccati col Nostro Decreto sovracitato.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 8 dicembre 1867.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 21 dicembre 1867
Reg. 41 Atti del Governo a c. 210. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli A. Mari.
Gualterio.