Col quale i Comuni di Gazzo e Silvella sono soppressi ed aggregati a quello di Pieve San Giacomo
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del ministro dell'interno;
Vista la deliberazione emessa dal Consiglio provinciale di Cremona nell'adunanza del 30 gennaio 1867, e quelle dei Consigli comunali di Silvella, Pieve San Giacomo e Gazzo, in data 25 marzo e 7 aprile successivi, e 16 gennaio ultimo;
Visto l'articolo 14 della legge sull'amministrazione comunale e provinciale in data 20 marzo 1865,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I comuni di Gazzo e Silvella sono soppressi, ed aggregati a quello di Pieve San Giacomo.
Art. 2
1. Fino alla costituzione del novello Consiglio comunale di Pieve San Giacomo, cui si procedera' a cura del prefetto della provincia nei modi di legge, le attuali rappresentanze di Gazzo, Silvella e Pieve San Giacomo continueranno nello esercizio delle loro funzioni, ma eviteranno di prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio comunale.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze, addi' 31 maggio 1868.
VITTORIO EMANUELE.
C. Cadorna.