Che sostituisce un nuovo articolo all'articolo IV dello statuto della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. unico
1. All'articolo IV degli statuti della Regia Accademia degli Avvalorati in Livorno, approvato per Nostro Decreto 1° aprile 1868, inserito col n. MDCCCCLXXXVIII, della raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno, e' sostituito il seguente:
« Gli accademici non possono oltrepassare il numero di sessanta, e debbono tutti avere titolo e condizione di perfetta rispettabilita' ed onoratezza. »
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 6 agosto 1868.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 21 agosto 1868
Reg. 43 Atti del Governo a c. 129. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Filippo.
C. Cadorna.