Col quale il Conservatorio detto della SS. Trinita' e del Paradiso in Vico Equense e' dichiarato Istituto di educazione ed istruzione femminile, dipendente dal Ministero della Pubblica Istruzione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'atto pubblico del 26 maggio 1677, rogato Cioffi, col quale monsignor Vescovo Giambattista Rapucci fondo' in Vico Equense, Provincia di Napoli, un Conservatorio femminile detto della SS.
Trinita' e del Paradiso;
Volendo riordinare esso Conservatorio in guisa che meglio risponda allo stato attuale della pubblica educazione ed istruzione;
Udito il parere del Nostro Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Il Conservatorio detto della SS. Trinita' e del Paradiso, fondato in. Vico Equense dal fu monsignor Vescovo Giambattista Rapucci per atto 26 maggio 1677, rogato Cioffi, e' dichiarato Istituto di educazione ed istruzione femminile, dipendente dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, e dalle altre Autorita' scolastiche.
Art. 2
1. E' instituito un Consiglio composto di cinque personaggi, tre dei quali saranno nominati dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, gli altri dal Consiglio comunale di Vico Equense. Dei tre primi uno verra' nominato Presidente con Decreto Ministeriale. Il Presidente e i Consiglieri durano in carica quattro anni. Al compiersi del primo biennio usciranno di carica due Consiglieri, l'uno nominato dal Comune e l'altro dal Governo. La sorte decidera' quali debbano uscire successivamente; usciranno di carica gli anziani. Gli usciti di carica potranno essere rieletti.
Art. 3
1. Il Consiglio dovra' curare l'esecuzione della volonta' del fondatore, e provvedere a tutto quanto riflette la gestione economica del Conservatorio, formare ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo del medesimo, e sottoporlo all'esame ed all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, a termini del Regolamento approvato dal Nostro Decreto 21 novembre 1867.
Art. 4
1. Saranno ricevute nel Conservatorio della SS. Trinita' e del Paradiso fanciulle dell'eta' non minore di sei anni, ne' maggiore di dodici, per essere educate ed istruite. L'istruzione dovra' loro darsi, secondo i programmi governativi, da maestre munite di regolare patente. La retta che dalle allieve si dovra' pagare al Conservatorio, verra' fissata dal Consiglio d'amministrazione nel Regolamento interno, da approvarsi dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione.
Art. 5
1. Per tutto cio' che non e' contenuto nei precedenti articoli, si dovra' nel Conservatorio della SS. Trinita' e del Paradiso osservare il Regolamento pei Conservatorii femminili, approvato col Nostro Decreto del 6 febbraio 1867.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 18 novembre 1869.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addi' 28 dicembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a c. 124. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI.
A. BARGONI.