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Col quale il Collegio di Maria in Sortino e' riconosciuto quale Istituto di educazione ed istruzione femminile

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'atto pubblico 11 settembre 1761, rogato Sarci, con cui D.
Cesare Gaetano Principe del Cassaro e Marchese di Sortino, ed il Sacerdote Teologo Giuseppe Blundo, fondarono in Sortino, Provincia di Siracusa, un Collegio di Maria, dotandolo coi loro beni;
Volendo riordinare quel Collegio in modo che meglio corrisponda al grado attuale della istruzione e della educazione pubblica;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il Collegio di Maria in Sortino, fondato dai D. Cesare Gaetano Principe di Cassaro e Marchese di Sortino, e Sacerdote Teologo Giuseppe Biondo, per l'atto 11 settembre 1761, rogato Sarci, e' riconosciuto quale Istituto di educazione ed istruzione femminile, dipendente dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione e dalle Autorita' scolastiche.

Art. 2

1. Il Collegio dei deputati nominati dai fondatori e' conservato quale fu dai medesimi stabilito, ed e' composto del successore nelle terre del Marchese D. Cesare Gaetano di Sortino, del Parroco pro tempore di San Giovanni Evangelista, e del Vicario foraneo di Sortino.

Art. 3

1. Dovra' il detto Collegio curare l'esecuzione della volonta' dei fondatori del Collegio di Maria, e l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti governativi risguardanti l'istruzione femminile, formare ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo del Collegio, e sottoporlo all'esame ed alla approvazione del Consiglio provinciale scolastico, a termini dell'articolo 18 del Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 novembre 1867.

Art. 4

1. Spettera' al Consiglio, di cui nei due precedenti articoli, la scelta delle Maestre, le quali debbono essere munite della patente di capacita', e la loro nomina dovra' essere approvata dal Consiglio provinciale scolastico.

Art. 5

1. Lo stesso Consiglio formera' un Regolamento interno da sottoporsi all'approvazione del Nostro Ministro per la Istruzione Pubblica.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 18 novembre 1869.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addi' 23 gennaio 1870
Reg. 50 Atti del Governo a c. 6. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI.
A. BARGONI.