Col quale il Collegio-convitto laicale Ognissanti di Codogno e' dichiarato Istituto di pubblica istruzione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testamento del fu Canonico Trimerio Don Luca del 7 dicembre 1866, col quale lascio' la meta' del suo patrimonio per le Scuole di Codogno, per posti gratuiti di studio nelle Scuole istesse, e per un posto da conferirsi ad uno dei discendenti della casa Trimerio in mancanza della famiglia Bellona e non essendovi alcun discendente di queste due famiglie, facolto' la Congregazione (amministratrice) di eleggere a voti pubblici un figliuolo povero.
Dispose ancora che dette Scuole ed il patrimonio lasciato fossero amministrati dalla Congregazione de' Sacerdoti regolari di Codogno, dei quali doveva fare parte il Prevosto protempore della Chiesa collegiata insigne di S. Biagio;
Vista la Sovrana Risoluzione di Leopoldo II del 21 febbraio 1792, colla quale le Scuole di Codogno furono riordinate in Collegio laico con ginnasio e convitto, il quale fu aperto nel 1806, col titolo Collegio di Ognissanti in Codogno;
Visto il testamento del di 8 luglio 1830, del Sacerdote Gandolfi Francesco, col quale legava al Collegio-convitto Ognissanti la somma di lire milanesi centoventimila (lire 120,000), per aprire altre Scuole per altri posti gratuiti di studio, e un obbligo al Collegio di mantenere annualmente in perpetuo, nel Seminario di Lodi, sei chierici da scegliersi fra i giovani piu' studiosi, probi e diligenti di Codogno, appartenenti a famiglie bisognose;
Disponendo ancora che nella amministrazione del Collegio-convitto, oltre al Prevosto o Parroco protempore, vi abbia parte in perpetuo uno dei discendenti delle sue nipoti, da essere proposto dall'Amministrazione e da approvarsi dalla Superiorita';
Viste le dotazioni e gli assegni fatti in diverse volte dal Comune di Codogno per supplire a tutte le spese eccedenti del mantenimento di esso Collegio convitto, e quelle per sostenere le Scuole ginnasiali e tecniche;
Viste tutte le altre disposizioni a cui ando' soggetto l'ordinamento delle Scuole e della amministrazione di detto Collegio-convitto;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per la Pubblica Istruzione e dell'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Il Collegio-convitto laicale Ognissanti di Codogno e' dichiarato Istituto di Pubblica Istruzione sotto la dipendenza del Ministero di Pubblica Istruzione, conservando il titolo di Collegio-convitto Ognissanti in Codogno.
Art. 2
1. Lo stesso sara' amministrato da una Commissione direttiva composta del Sindaco e Parroco protempore di Codogno, da un discendente delle due nipoti del Sacerdote Gandolfi, e da due cittadini scelti dal Municipio di Codogno medesimo.
Art. 3
1. Il Collegio suddetto va soggetto solamente alle discipline della Legge 3 agosto 1862, n. 753, sulle Opere pie, per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo impostogli nei lasciti Trimerio e Gandolfi pel mantenimento gratuito di giovani di famiglie bisognose nel Seminario di Lodi e nel Collegio medesimo, secondo i casi indicati nei testamenti sopracitati e salvi i diritti dei chiamati fra le famiglie dei disponenti.
Art. 4
1. La Commissione sopra indicata presentera' alla approvazione del Nostro Ministro per la Pubblica Istruzione il progetto del Regolamento pel riordinamento degli studi e della amministrazione del patrimonio del Collegio-convitto, senza mutare la destinazione dei fondi necessari pei posti gratuiti nel Seminario di Lodi e nel Collegio medesimo.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore addi' 21 novembre 1869.
VITTORIO EMANUELE.
Registrato alla Corte dei conti addi' 30 dicembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a c. 134. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli VIGLIANI.
A. BARGONI.
RUDINI'.