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Col quale il Collegio di Maria, in Avola, e' dichiarato Istituto di istruzione femminile, e riconosciuto come Ente morale

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'atto fra vivi 4 aprile 1791, rogato Limpido, col quale Clara Morale, vedova del Medico Vincenzo Sodera, fondo' in Avola un Collegio per l'educazione femminile, sotto il titolo di Collegio di Maria;
Volendo riordinare tale Collegio in modo piu' conforme allo stato attuale della pubblica istruzione ed educazione;
Udito il parere del Nostro Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro della Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il Collegio di Maria, fondato in Avola da Clara Morale, vedova del Dottore in medicina Vincenzo Sodera, per atto tra vivi 4 aprile 1791, rogato Limpido, e' dichiarato Istituto di istruzione femminile, e riconosciuto quale Ente morale dipendente dal Nostro Segretario di Stato, Ministro della Pubblica Istruzione, e dalle Autorita' scolastiche.

Art. 2

1. L'amministrazione del Collegio e del suo patrimonio e' affidata ad un Consiglio composto di cinque Membri, dei quali tre saranno nominati dal Nostro Ministro della Pubblica Istruzione, tra cui verra' dallo stesso Ministro scelto il Presidente, e due saranno nominati dal Consiglio comunale.

Art. 3

1. Il Presidente dura in carica quattro anni; gli altri, due anni.

2. Ogni biennio usciranno di carica due Consiglieri, uno nominato dal Consiglio comunale, l'altro dal Ministero della Pubblica Istruzione.

3. Al compiersi del primo biennio la sorte decidera' chi debba uscire; poi usciranno i due anziani. Quelli che escono di carica possono essere rieletti.

Art. 4

1. Il Consiglio amministrativo dovra' curare l'esecuzione della volonta' della fondatrice Morale, e provvedera' a tutto quanto riguarda la gestione economica del Collegio; formera' ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo delle entrate e delle spese, e lo sottoporra' all'esame ed all'approvazione del Consiglio provinciale scolastico, giusta l'articolo 18 del Regolamento approvato col Nostro Decreto 21 novembre 1867, n. 4050.

Art. 5

1. Le giovani che ameranno d'entrare nel Collegio per essere mantenute, educate ed istruite, presenteranno la dimanda al Consiglio amministrativo, il quale giudichera' della loro ammessione. Esse pero', invece della dote prescritta dalla fondatrice, dovranno pagare al Convitto quella modica retta che verra' fissata dal Consiglio stesso.

Art. 6

1. Spettera' al Consiglio amministrativo la nomina delle maestre, le quali debbono essere munite della patente d'idoneita'. Questa nomina deve essere approvata dal Consiglio provinciale scolastico, a termini dell'articolo 37 del precitato Regolamento. Tra le maestre il Consiglio amministrativo scegliera' la Direttrice.

Art. 7

1. Esso Consiglio si radunera' ogni quindici giorni ordinariamente; e straordinariamente, a volonta' del suo Presidente.

Art. 8

1. Il medesimo Consiglio e' incaricato di formare un Regolamento pel reggime interno del Collegio, per la nomina delle giovani ai posti gratuiti instituiti dalla Morale, e pel numero di essi. Siffatto Regolamento verra' approvato da un Nostro Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore addi' 21 novembre 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 13 dicembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a c. 104. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
A. Bargoni.