Relativo all'esercizio dello scalo detto del Passo Nuovo a San Pier d'Arena
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la Legge 23 maggio 1854, n. 1718, per la concessione al Municipio di San Pier d'Arena di una ferrovia di comunicazione fra quell'abitato ed il porto di Genova, e per la costruzione di un ponte da sbarco nel porto stesso;
Vista la Legge 4 luglio 1858, n. 2897, per l'acquisto di detta ferrovia, e dell'annessovi scalo nel porto di Genova, da parte del Governo;
Visto il Regolamento approvato col R. Decreto 4 luglio 1858, n. 2908, per l'esercizio del predetto scalo;
Visto l'articolo 60 delle tariffe pei trasporti sulle ferrovie dello Stato, approvate col R. Decreto 26 settembre 1860, n. 4334;
Vista la Convenzione per la cessione delle ferrovie dello Stato alla Societa' dell'Alta Italia, approvata colla Legge 14 maggio 1865, n. 2279;
Visto l'articolo 25 del Regolamento sul facchinaggio degli scali marittimi della citta' di Genova, deliberato da quel Consiglio comunale in esecuzione della Legge 29 maggio 1864, n. 1797, ed approvato con Nostro Reale Decreto 19 ottobre 1865, con cui si e' fatta la riserva di provvedere per mezzo di disposizioni speciali all'equiparazione dello scalo del Passo Nuovo agli altri scali del porto;
Visti i reclami dei facchini del porto di Genova per essere ammessi al libero lavoro sulle calate del Passo Nuovo, riservate finora esclusivamente al servizio della ferrovia;
Viste le deliberazioni del Municipio e della Camera di commercio in appoggio ai reclami suddetti;
Vista la relazione della Commissione nominata con Decreto 9 agosto precedente, per la delimitazione di quella parte dello scalo del Passo Nuovo in cui la Societa' ferroviaria dell'Alta Italia potra' continuare con agenti suoi proprii il carico e scarico delle merci;
Sentito il parere del Consiglio di Stato e di altri Consulenti legali;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla conciliazione delle esigenze del libero esercizio delle calate del porto con quelle del servizio ferroviario;
Sulla proposizione fattaci dal Ministro dei Lavori Pubblici, d'accordo coi Ministri delle Finanze e della Marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. L'esercizio dello scalo costruito nel porto di Genova dal Municipio di San Pier d'Arena in continuazione della strada ferrata concessagli colla Legge 23 maggio 1854, n. 1718, e rilevato in forza della Legge 4 luglio 1858, n. 2897, dal Governo, a cui e' ora subentrata la Societa' ferroviaria dell'Alta Italia per effetto della Convenzione annessa alla Legge 14 maggio 1865, n. 2279, continuera' ad essere effettuato secondo il Regolamento 4 luglio 1858, n. 2908, e sotto l'osservanza delle seguenti disposizioni.
Art. 2
1. Lo scalo anzidetto, riservato alla Societa' dell'Alta Italia, comprende il ponte principale di sbarco rimpetto allo sbocco della galleria, una porzione della calata contigua a nord della lunghezza di metri 80,20, la calata sud ed il mezzo ponte adiacente al molo nuovo, salvo pero' un passaggio di metri 4 lungo la cinta d'isolamento della Sanita' marittima.
2. L'area totale dello scalo s'intendera' limitata a mare dal ciglio degli approdi anzidetti, ed a terra s'intendera' racchiusa fra i limiti segnati colle lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O sul piano annesso al presente Decreto e vidimato d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici, coll'aggiunta di quanto occorre per manovrare la piattaforma L, e della zona di un metro lungo il binario situato a ponente del magazzino merci, per quella estensione che permetta all'esterno un passaggio libero largo 4 metri.
Art. 3
1. E' fatta facolta' alla Societa' predetta di costruire un piano caricatore sul mezzo ponte di sbarco adiacente al molo nuovo.
Art. 4
1. La Societa' e' pure autorizzata a stabilire una cancellata con battenti mobili sui limiti a tramontana dello scalo, non che sul limite della parte di mezzogiorno, restando aperta cosi' l'intiera fronte dello scalo.
2. La detta cancellata si sviluppera' secondo le linee segnate colle lettere A, B, C, D, E, F, G, alla sinistra dello sbocco, in stazione della galleria detta di S. Benigno, e secondo le due tratte segnate H, I, L, M, N, O a destra dello sbocco suddetto.
3. La linea A, B avra' la lunghezza di metri 18,76, e quella B, C sara' sviluppata in modo da lasciare un metro almeno di spazio libero fra la cancellata ed il binario accennante al peso a bilico del Genio marittimo. Ed a tal fine la Societa' ferroviaria dell'Alta Italia eseguira' a sue spese il traslocamento del binario foraneo trasportandolo a monte del peso a bilico, non che dell'altro tronco di binario che va al bilico stesso; il tutto secondo le posizioni tracciate in giallo nel sopracitato piano.
4. Quanto alla linea L, M, N, O, il punto O sara' fissato a 5 metri dal muro attuale d'isolamento della Sanita' marittima, e la linea tutta sara' tracciata in modo da lasciar sempre fra essa e il detto muro uno spazio libero di almeno 4 metri. La Societa' e' pure autorizzata a chiudere il recinto od una sua porzione nel lato di ponente, purche' la cancellata lasci all'esterno un passaggio libero di metri 4.
Art. 5
1. La Societa' costruira' a proprie spese un passaggio libero per i pedoni, della larghezza di metri 2 almeno, a cavaliere dello sbocco della galleria sullo scalo e lunghesso la cinta delle fortificazioni, seguendo prossimamente la traccia segnata in rosso e distinta colle lettere D, E, F, G, H sul piano suddetto.
2. La Societa' dovra' parimenti costruire a proprie spese il fabbricato distinto nell'annesso piano colle lettere P, Q, R, S per uso della Dogana, secondo le norme che saranno stabilite dall'Amministrazione delle Gabelle.
Art. 6
1. Il Governo, in compenso delle 5 grue spettanti alla Societa' e che si trovano sul 2° e 5° ponte, cede alla Societa', le tre grue collocate lungo il mezzo ponte, al molo nuovo, cioe' quella di 20 tonnellate eretta sull'angolo sporgente in mare, e le altre due di minor portata poste ai lati adiacenti.
Art. 7
1. E' approvato l'annesso Regolamento, che stabilisce le norme del servizio esterno nei suoi rapporti col servizio interno delle ferrovie, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici.
Art. 8
1. La tassa speciale di lire 1.50 la tonnellata, stabilita dall'articolo 60 del Regolamento approvato col R. Decreto 26 settembre 1860, pel trasbordo delle merci dalle navi ai vagoni, e pel loro trasporto dallo scalo di S. Benigno a S. Pier d'Arena e viceversa, continuera' ad essere applicata alle merci, il cui carico e scarico sara' effettuato nel recinto riservato alla Societa' dall'articolo 2 del presente Decreto.
Art. 9
1. La tariffa da applicarsi alle merci, il cui carico e scarico avra' luogo per opera dei facchini del porto fuori dell'area riservata alla Societa', sara' ulteriormente stabilita dai Ministri dei Lavori Pubblici e dell'Agricoltura, Industria e Commercio, tanto per le operazioni di carico e scarico, quanto pel trasporto sulla ferrovia fino a San Pier d'Arena e viceversa.
Art. 10
Art. 11
1. Nuove e definitive disposizioni saranno prese per la delimitazione delle calate e dei ponti ad uso esclusivo della Societa', dopo costruita la stazione delle merci lungo il porto di Genova, di cui all'articolo 11 del Capitolato 30 giugno 1864, annesso alla Legge 14 maggio 1865, numero 2279.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 25 novembre 1869.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 dicembre 1869
Reg. 49 Atti del Governo a c. 107. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli Vigliani.
A. Mordini.