Col quale cessa di aver effetto ogni sospensione di termini giudiziarii, sia per effetti di commercio, sia per rinnovazione d'iscrizioni ipotecarie, che fosse stata decretata dalle Giunte provvisorie nelle Provincie Romane
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212