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Che dichiara di pubblica utilita' la espropriazione del Castello degli Scaligeri sul lago di Garda

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli articoli 83, 84 e 85 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la domanda del Municipio di Sermione, Provincia di Brescia, il quale, considerando l'importanza storica del Castello degli Scaligeri sul lago di Garda, ne chiede la espropriazione per causa di pubblica utilita', affine di poterne fare l'acquisto dal Demanio e provvedere alla sua conservazione;
Vista la deliberazione del detto Municipio in data 28 agosto 1870;
Vista la deliberazione, in data 21 novembre 1870, della Deputazione provinciale di Brescia;
Sentito il parere del Consiglio di Stato in data 3 gennaio 1871;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

1. E' dichiarata di pubblica utilita' la espropriazione del Castello degli Scaligeri sul lago di Garda, affinche' il Comune di Sermione, in Provincia di Brescia, possa farne l'acquisto e provvedere alla sua conservazione.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 15 gennaio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 10 febbraio 1871
Reg. 54 Atti del Governo a c. 119. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli M. Raeli.
C. Correnti.