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Concernente il lascito Paroletti in Longiano

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DILLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il testamento a rogito Manzi, 29 maggio 1646, col quale il Sac. Giovanni Battista Paroletti disponeva di una parte dei suoi beni per istituire in Longiano letture di alta grammatica, gius civile e morale a favore della generalita' degli abitanti di quel Comune;
Veduto il Nostro Decreto 13 agosto 1865, col quale l'amministrazione del detto lascito, denominato Lettura Paroletti, veniva affidata alla locale Congregazione di Carita';
Veduta la domanda fatta dal Municipio di Longiano per ottenere l'abrogazione di tale Decreto, convertire le rendite del lascito Paroletti a pro delle Scuole comunali in genere, ed avocarne a se' l'amministrazione;
Considerando che il detto lascito non ha il carattere di opera pia, bensi' di vera e propria istituzione di pubblica istruzione;
Considerando che per la tenuita' delle rendite e' mancato finora, e mancherebbe in avvenire il fine preciso della istituzione, ed e' quindi doveroso sostituirne altro che si allontani il meno possibile dalla volonta' del fondatore;
Considerando che il Comune di Longiano e' unico erede e proprietario del lascito Paroletti, e ad esso solo quindi ne spetta l'amministrazione;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari dell'Interno e della Pubblica Istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Il Nostro Decreto 13 agosto 1865 e' revocato.

Art. 2

1. Le rendite del lascito denominato « Lettura Paroletti » in Longiano sono convertite a beneficio di scuole ginnasiali, ed in mancanza di queste, di scuole tecniche, di Belle arti e professionali.

Art. 3

1. L'amministrazione del detto lascito e' affidata al Consiglio comunale di Longiano, sotto la sorveglianza del Ministero di Pubblica Istruzione, con che la contabilita' ne sia tenuta distinta da quella degli altri beni del Municipio.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addi' 27 gennaio 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 3 marzo 1871
Reg. 54 Atti Governo a c. 175. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
C. Correnti.