Con cui le disposizioni di polizia e quelle disciplinari portate dal Codice per la Marina mercantile non sono applicabili ai barcaiuoli dei privati, ne' ai battellanti da traghetto della citta' di Venezia
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212