Che autorizza la Societa' di assicurazioni marittime La Nazione
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli statuti e gli atti relativi alla costituzione della Nazione - Societa' di assicurazioni marittime;
Visti il titolo VII, libro I, del Codice di commercio, ed i Regi Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La Societa' anonima ad azioni nominative, sedente nella capitale del Regno, denominatasi Nazione - Societa' di assicurazioni marittime, costituitasi in Firenze con istrumento pubblico del 7 giugno 1871, rogato Biondi al numero 38 di repertorio, e' autorizzata, e i suoi statuti inserti al detto atto costitutivo, modificati con deliberazione dell'assemblea generale degli azionisti in data 5 agosto 1871, sono approvati.
Art. 2
1. Prima di incominciare le operazioni, la Societa' dovra' prestare una cauzione di lire cinquantamila effettive da impiegarsi in cartelle del Debito Pubblico italiano, consolidato 5 per cento, vincolate a favore del Governo e degli assicurati. Allorche' l'ammontare dei premi riscossi abbia raggiunto la cifra di cinquecentomila lire, dedotti i sinistri pagati, la detta cauzione potra' essere anticipatamente aumentata nella proporzione di cinquantamila lire effettive per ogni successivo mezzo milione di premi da riscuotersi.
Art. 3
1. La Societa' contribuira' per annue lire trecento nelle spese degli Uffici d'ispezione.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino addi' 17 settembre 1871.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 15 ottobre 1871
Reg. 58 Atti del Governo a c. 3. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.