Col quale le disposizioni degli articoli 2 e 3 dell'allegato D della Legge 19 aprile 1872, riguardante la soppressione del contrabbando, saranno applicabili anche al pepe, al pimento, alla cannella, alla cassia lignea ed ai chiodi di garofano gia' sdoganati
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212