Che approva la Banca industriale Toscana sedente in Firenze
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti gli atti costitutivi e lo statuto della Societa' anonima per azioni al portatore, col titolo di Banca industriale Toscana, sedente in Firenze;
Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;
Visti i Regi Decreti del 30 dicembre 1865, n. 2727, e del 5 settembre 1869, n. 5256;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La Societa' anonima per azioni al portatore, sedente in Firenze ed ivi costituitasi con istromento del 12 marzo 1872, rogato P. Nicoli al n. 86 di repertorio, colla denominazione di Banca industriale Toscana, e' autorizzata, ed il suo statuto inserto al detto istromento e' approvato colle modificazioni prescritte dall'articolo 2 del presente Decreto.
Art. 2
1. Allo statuto della predetta Societa' sono recate le seguenti modificazioni ed aggiunte:
A) In fine all'articolo 5 e' aggiunto questo divieto: «Fare operazioni fittizie o di borsa o sopra merci.»
B) In fine all'art. 8 si aggiunge: «il tutto a norma dell'art. 152 del Codice di commercio.»
C) All'art. 10, dopo le parole «un nuovo titolo,» si aggiunge: «previa la pubblicazione prescritta dall'articolo 154 del Codice di commercio.»
D) Nell'art. 13 si aggiunge in fine: «ai termini del disposto dall'art. 110 del Codice di commercio.»
E) Nell'art. 18, alle parole «almeno sette» si sostituiranno queste: «almeno la meta' piu' uno.»
F) Nell'art. 25 e' abolito il periodo che incomincia dalle parole «Pero' gli atti designati ecc.,» e vi e' sostituito il seguente: «E' vietato al Direttore di rilasciare gli atti designati dall'art. 20 del presente statuto prima che vi sia stata apposta la firma del Consigliere di turno prescritta dall'art. 20.»
G) Nell'art. 35, invece di «30 azionisti,» detto «15 azionisti.»
H) Nell'art. 38 si aggiunge questo comma: «Nei casi previsti dall'art. 148 del Codice di commercio l'assemblea ha facolta' di eleggere nel proprio seno volta per volta il suo Presidente.»
I) L'art. 39 avra' questo nuovo paragrafo: «Le deliberazioni dell'assemblea generale per l'aumento del capitale, le modificazioni dello statuto o la proroga della durata sociale non sono esecutorie senza l'approvazione governativa.»
L) Nel 1° paragrafo dell'art. 40, alle parole «maggioranza di voti» si sostituiscono queste: «maggioranza assoluta di voti.»
M) All'art. 45 si aggiunge la prescrizione seguente: «Il bilancio annuale, appena approvato, debbe essere pubblicato e trasmesso in copia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. La Banca pubblica mensilmente la situazione dei suoi conti e ne da' copia al Ministero stesso nei primi dieci giorni d'ogni mese.»
Art. 3
1. La Societa' contribuira' nelle spese degli Uffici d'ispezione per annue L. 500, pagabili a trimestri anticipati.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Napoli addi' 17 maggio 1872.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 31 maggio 1872
Vol. 61 Atti del Governo a c. 57. D. Gherardi.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
Castagnola.