Col quale alcuni Comuni della Provincia di Pavia sono soppressi ed aggregati ad altri Comuni
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;
Viste le deliberazioni emesse dal Consiglio provinciale di Pavia nelle adunanze del 27 maggio e 20 luglio 1872;
Viste le deliberazioni emesse dai Consigli comunali di:
Bereguardo, Pissarello e Zelata in data del 26 marzo 1868, 2 maggio 1869 ed 8 marzo 1868;
Inverno e Monteleone Pavese in data del 24 e 16 maggio 1869;
Cava Manara, Gerrecchiozzo e Torre dei Torti in data del 2, 31 e 1° maggio 1872;
Villanterio e Monte Bolognola in data 6 e 2 maggio 1870;
Battuda, Torradello e Torrino in data del1'8 giugno 1872, n.72, 84 e 70 (Serie 2ª);
Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, allegato A;
Vista la legge 18 agosto 1870, n. 5815,
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. A partire dal 1° gennaio 1873:
2. I comuni di Passarella e Zelata sono soppressi ed aggregati a quello di Bereguardo, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passivita' a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 della legge comunale succitata;1
3. Il comune di Monteleone Pavese e' soppresso ed aggregato a quello d'Inverno, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passivita' a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 succitato;
4. I comuni di Gerrecchiozzo e Torre dei Torti sono soppressi ed aggregati a quello di Cava Manara, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passivita' del gia' comune di Gerrecchiozzo, a termini del succitato articolo 13;
5. Il comune di Monte Bolognola e' soppresso ed aggregato a quello di Villanterio, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passivita', a termini del paragrafo 3° dell'articolo 13 succitato; e
I comuni di Torradello e Torrino sono soppressi ed aggregati a quello di Battuda, tenendo separate le rendite patrimoniali e le passivita' del gia' comune di Torrino, a termini dell'articolo 13 succitato.
Art. 2
1. Fino alla costituzione dei novelli Consigli comunali, cui si procedera' a cura del prefetto della provincia di Pavia entro il mese di dicembre 1872 nei modi di legge, le attuali Rappresentanze dei comuni sovranominati continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare i futuri Consigli.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Napoli, addi' 15 ottobre 1872.
VITTORIO EMANUELE.
G. Lanza.