Che sanziona l'unione del Comune dei Corpi Santi al Comune di Milano
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, d'accordo con quello delle Finanze;
Veduta la deliberazione in data del 14 novembre 1871, con la quale il Consiglio comunale di Milano, invocando la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 14 della Legge 20 marzo 1865, allegato A, fece istanza accio' fosse concesso il territorio esterno, di cui quella citta' manca, mediante l'aggregazione del Comune dei Corpi Santi;
Vedute le deliberazioni del Consiglio comunale dei Corpi Santi del 28 gennaio e 4 febbraio 1872, con le quali si espresse un voto contrario all'istanza surricordata, respingendo l'aggregazione come contraria agli interessi del Comune e pregiudicievole allo sviluppo delle sue industrie;
Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Milano in data delli 7 e 8 novembre 1872, colle quali quella Rappresentanza espresse il parere che la istanza del Comune milanese meritava di essere accolta;
Veduto l'articolo 14 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;
Inteso il parere espresso sopra questa vertenza dal Consiglio di Stato nella sua adunanza generale dell'8 aprile 1873;
Considerando che per la singolare situazione topografica del Comune dei Corpi Santi rispetto al Comune di Milano, e per la connessione degli interessi, resulta la convenienza e la opportunita' della riunione in un solo di quei due Comuni, per virtu' della quale potra' ovviarsi ai molteplici inconvenienti che nascono dalla separazione artificiale di due popolazioni e di due territori che vivono della medesima vita e fruiscono del beneficio dei medesimi pubblici Istituti;
Considerando che ad ovviare ai pericoli temuti dal Comune dei Corpi Santi, oltre ai temperamenti con i quali e' accompagnata l'unione, il Consiglio comunale di Milano ha dichiarato di voler mantenere nel territorio dei Corpi Santi il regime di Comune aperto per gli effetti della tariffa daziaria;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. A cominciare dal 1° settembre 1873, il Comune dei Corpi Santi sara' unito al Comune di Milano, con separazione delle rendite patrimoniali, delle passivita' e delle spese contemplate dal paragrafo 3 dell'articolo 13 della Legge comunale 20 marzo 1865.
Art. 2
1. L'abbonamento pel dazio consumo del Comune dei Corpi Santi rimarra' in vigore per tutto il quinquennio per la cui durata fu concluso.
Art. 3
1. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale, a cui si procedera' per cura del Prefetto entro il mese di agosto, in base alle liste elettorali debitamente rivedute, le Rappresentanze dei due Comuni continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 8 giugno 1873.
VITTORIO EMANUELE
Registrato alla Corte dei conti addi' 14 giugno 1873
Vol. 69 Atti del Governo a c. 74. Ayres.
Luogo del sigillo. V. Il Guardasigilli De Falco.
G. Lanza.
Quintino Sella.