Col quale i Comuni di San Martino d'Albaro, della Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Staglieno sono soppressi ed uniti al Comune di Genova
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'interno, d'accordo con quello delle Finanze;
Veduta la deliberazione in data del 19 marzo 1873, con la quale il Consiglio comunale di Genova, invocando la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 14 della Legge comunale 20 marzo 1865, domanda l'ampliazione del territorio di quel Comune mediante l'aggregazione dei Comuni di San Martino d'Albaro, della Foce, Marassi, San Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Staglieno;
Vedute le deliberazioni dei Consigli comunali di San Fruttuoso in data 25 marzo 1873, della Foce in data 26 marzo 1873, di San Francesco d'Albaro in data 27 marzo 1873, di Marassi in data 29 marzo 1873, di San Martino d'Albaro in data 30 marzo 1873, di Staglieno in data 6 aprile 1873, contrarie alla istanza sopra accennata, perche' lesive degli interessi dei Comuni e pregiudicevoli alle industrie;
Veduta la deliberazione della Giunta municipale di Genova 18 ottobre 1873, relativa al dazio di consumo;
Veduta la deliberazione del Consiglio provinciale di Genova in data del 25 aprile 1873, colla quale si espresse voto favorevole alla domanda del Comune di Genova;
Veduto l'articolo 14 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;
Veduta la Legge 18 agosto 1870, n. 5815;
Considerando l'assoluta e urgente necessita' pel Comune di Genova di estendere il suo territorio oltre le mura, onde provvedere ai bisogni della crescente popolazione e a tutte le esigenze di una grande citta';
Considerando che per la situazione topografica dei Comuni suburbani rispetto al Comune di Genova, e per la connessione degli interessi, resulta la convenienza e la opportunita' della loro riunione in un solo Comune, onde possa ovviarsi ai molteplici inconvenienti che nascono dalla separazione di due territorii e di due popolazioni che vivono della medesima vita e fruiscono delle medesime istituzioni;
Considerando che ai danni temuti dai Comuni suburbani ovvieranno i diversi temperamenti concordati dal Consiglio comunale di Genova e dal Consiglio provinciale nelle sopracitate loro deliberazioni, con i quali e' accompagnata la loro aggregazione a Genova;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. A cominciare dal 1° gennaio 1874, i Comuni di San Martino d'Albaro, della Foce, Marassi, S. Francesco d'Albaro, San Fruttuoso e Staglieno sono soppressi ed uniti al Comune di Genova, con separazione delle rendite patrimoniali e passivita' e delle spese contemplate dal paragrafo 3° dell'articolo 13 della Legge comunale 20 marzo 1865.
Art. 2
1. L'abbonamento pel dazio di consumo dei Comuni suburbani rimarra' in vigore fino alla scadenza del quinquennio per cui fu stipulato, e nel loro territorio sara' mantenuta fino a quell'epoca la tariffa daziaria dei Comuni di 4ª classe, continuando sempre il modo di percezione ora vigente, a senso degli articoli 5 e 8 della Legge 3 luglio 1864.
Art. 3
1. Fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Genova, a cui si procedera' per cura del Prefetto della Provincia entro il mese di dicembre 1873, in base alle liste elettorali debitamente rivedute a forma di Legge, le attuali Rappresentanze dei sette Comuni continueranno nello esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi pero' dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Firenze addi' 26 ottobre 1873.
VITTORIO EMANUELE
M. Minghetti.
G. Castelli.