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Relativo al riordinamento degli Archivi di Stato

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 5 marzo corrente, col quale gli archivii di Stato furono riuniti nella dipendenza del Ministero dell'Interno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' istituito presso il Ministero dell'Interno un Consiglio per gli archivi composto di un presidente e di otto consiglieri nominati per decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'interno e dell'Istruzione Pubblica, scelti fra persone estranee al personale degli archivi; ne e' segretario il direttore della Divisione ministeriale incaricata del servizio degli archivii.4

2. Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite; una indennita' e' pero' dovuta a quelli di essi che non hanno residenza in Roma.

Art. 2

1. Al Consiglio per gli archivi deve essere chiesto parere su quanto concerne:

2. La compilazione ed interpretazione delle leggi e dei regolamenti;

3. L'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;

4. Il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti;

5. I programmi degli esami di ammissione e promozione degli uffiziali;

6. La promozione degli uffiziali per merito;

7. Le disposizioni per le quali nel personale del Ministero sarebbe necessaria una deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3

1. La vigilanza del servizio archivistico nelle provincie e' esercitata da Sovrintendenti, sotto la direzione del Ministero dell'Interno;

2. con altro decreto, udito il Consiglio per gli archivi, sara' indicato il territorio di ciascuna sovrintendenza.

Art. 4

1. Sono attribuzioni delle Sovrintendenze:

2. Gli esami di ammissione e promozione;

3. La disciplina degli uffiziali.

4. La osservanza delle leggi e dei regolamenti;

5. Le informazioni sull'andamento e sui bisogni del servizio;

6. La direzione ad unita' di fine dei lavori che si compiono negli archivi dipendenti;

7. La corrispondenza col Ministero.

Art. 5

1. Uno dei direttori degli archivi compresi in ciascuna Sovrintendenza, designato dal Consiglio, ha il titolo e le attribuzioni di Sovrintendente.

Art. 6

1. Gli uffiziali d'archivio sono divisi in due categorie secondo gli studi che da essi si richiedono, ed i servizi a cui essi devono soddisfare.

Art. 7

1. Il numero, i gradi, le classi degli uffiziali nelle due categorie, e le norme per la progressione degli stipendii relativi, saranno fissati con altro decreto, udito il Consiglio per gli archivi.

Art. 8

1. Le nomine degli uffiziali d'archivio sono fatte per concorso, le promozioni per esame, per anzianita' o per merito, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio per gli archivi. Per le nomine dei direttori, il Consiglio proporra' al Ministero le persone meritevoli.

Art. 9

1. Cogli uffiziali compresi nel territorio di una Sovrintendenza si forma per le promozioni di merito e di anzianita' un solo ruolo separato da quello di ogni altra Sovrintendenza.

Art. 10

1. Gli uffiziali d'archivio non vengono traslocati fuori del territorio della propria Sovrintendenza, e nel territorio della medesima sono traslocati solamente per motivi di servizio o di disciplina, udito il Consiglio per gli archivii. Le promozioni non importano cambio di residenza neppure per la nomina di Sovrintendente.

Art. 11

1. La classificazione nelle due categorie sovrindicate degli uffiziali presentemente in servizio sara' proposta dal Consiglio per gli archivi.