Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie
Testo vigente
Capo I. Classificazione dei porti.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3ª), colla quale all'articolo 33 e' autorizzato il Nostro Governo a raccogliere e pubblicare in un testo unico le disposizioni della legge stessa e le altre del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della legge organica 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, che, non essendo state modificate dalla recente o non trovandosi in opposizione della medesima, continueranno ad aver vigore.
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,
Abbiamo decretato e decretiamo:
E' approvato il seguente testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518 (Serie 3ª), colle disposizioni del titolo IV, porti, spiaggie e fari, della preesistente 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, dalla nuova legge non modificate, o che, non trovandosi in opposizione colla stessa, continueranno ad aver vigore.
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Art. 2
1. I porti ed approdi della seconda categoria si dividono in quattro classi.
2. Sono di prima classe quelli presentemente nella medesima inscritti per essere situati a capo di grandi linee di comunicazioni, e il movimento commerciale dei quali giovando ad estesa parte del Regno, ed al traffico internazionale terrestre li costituisce d'interesse generale dello Stato, e quegli altri che, quantunque non situati a capo di grandi linee di comunicazione, abbiano gli stessi requisiti che li costituiscono d'interesse generale dello Stato, e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore alle 250,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
3. Sono di seconda classe quelli presentemente inscritti nella terza classe e il movimento commerciale dei quali interessa soltanto ad una o alcune provincie, e quegli altri il movimento commerciale dei quali interessa anche soltanto ad una o ad alcune provincie, purche' la quantita' delle merci nei medesimi imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a tonnellate 25,000 in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
4. Sono di terza classe quelli, l'utilita' dei quali si estende soltanto ad una parte notevole di una provincia e nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate non sia stata inferiore a 10,000 tonnellate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio.
5. Sono di quarta classe tutti gli altri porti, seni, golfi e spiaggie, tanto del continente, quanto delle isole non assegnati alle tre classi precedenti.
6. I porti lacuali che soddisfino alle condizioni del presente articolo saranno parificati ai porti marittimi nei modi e per tutti gli effetti in questa legge stabiliti.
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
Capo II. Spese per i porti e designazione delle opere marittime.
Art. 4
1. Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle spiaggie sono a carico dello Stato, delle provincie e dei comuni, secondo la natura loro e la importanza e grado di utilita' dei porti e spiaggie in cui vengono eseguite.
Art. 5
1. Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie:
a) I moli di ridosso ed i frangi-onde che proteggono gli ancoraggi;
b) I moli e le dighe, le gettate o scogliere che regolano la foce e proteggono le sponde dei porti-canali;
c) Le ripe artificiali, banchine, scali, darsene mercantili, macchine fisse da alberare o scaricar navi;
d) Gli argini e moli di circondario per difendere i porti dalle alluvioni e dagli interrimenti;
e) I bacini di deposito d'acque atte a produrre correnti artificiali per tener sgombre le foci dei porti-canali;
f) I canali di deviazione e gli smaltitoi per liberare i porti dai depositi e dalle infezioni;
g) Gli scali e bacini da costruzione o riparazione di navi;
h) Le escavazioni della bocca, del bacino o dei canali dei porti;
i) I fari, le torri a segnali ed altri fabbricati ad uso del servizio tecnico, amministrativo e di polizia dei porti;
k) I gavitelli ed altri segnali fissi e mobili destinati a guida o ad ormeggio dei bastimenti;
l) Ogni altra opera il cui scopo sia mantenere profondo e spurgato un porto, facilitarne lo accesso e l'uscita ed aumentarne la sicurezza.
Art. 6
1. Pei porti e le spiaggie di prima categoria le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo e dell'ancoraggio e quelle per la difesa militare e la sicurezza dello Stato sono a carico esclusivo dello Stato.
2. Occorrendovi lavori interessanti il commercio, la competenza delle spese si regolera' come pei porti cui potra' quello scalo essere assimilato.
Art. 7
1. Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute:
2. Pei porti di prima classe in ragione dell'ottanta per cento dallo Stato e del venti per cento dalle provincie e dai comuni;
3. Pei porti di seconda classe nei quali la quantita' delle merci imbarcate e sbarcate in ognuno degli anni dell'ultimo triennio superi le centomila tonnellate in ragione del settanta per cento dallo Stato e del trenta per cento dalle provincie e dai comuni, ed in ragione del sessanta dallo Stato e del quaranta dalle provincie e dai comuni per gli altri;
4. Pei porti di terza classe in ragione del quaranta per cento dallo Stato e del sessanta per cento dalle provincie e dai comuni;
5. Pei porti di quarta classe dai comuni e dalle associazioni di comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione delle opere, costituiti in consorzio con le norme stabilite dalla presente legge.
6. Nelle spese occorrenti per nuove opere straordinarie, o per opere di miglioramento nei porti di quarta classe, lo Stato concorre in ragione del trenta per cento e la provincia del dieci.
7. I canali esterni ed interni, che interessano la navigazione generale, eccetto pei secondi i tratti di armatura delle foci e quelli destinati alle operazioni di commercio, sono assimilati per la competenza delle spese alle opere di cui all'art. 93 della precitata legge 20 marzo 1865.
Art. 8
1. Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente:
2. Una meta' a carico della provincia in cui il porto e' situato col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto;
3. Una meta' a carico del comune in cui il porto e' situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.
4. Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti, e che dai medesimi ritraggono beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.
5. Le quote a carico di piu' provincie o di piu' comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto Reale di cui all'art. 3 della presente legge.
Art. 9
1. I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facolta', ove cio' avvenga, di pieno accordo fra di loro, di variare la proporzione di quota assegnata nel precedente articolo.
Art. 10
1. Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti delle prime tre classi, con le quote a ciascuno assegnate, saranno comunicati ai Consigli delle provincie e dei comuni interessati perche' possano fare le loro osservazioni.
2. Si reputeranno assenzienti quelle provincie e quei comuni che nel termine di tre mesi dalla data della notificazione non abbiano prodotto opposizioni od osservazioni in contrario.
Art. 11
1. Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le formazioni di nuovi bacini di porto, nelle insenature, nelle rade o nelle spiaggie finora sprovvedute delle opere marittime di cui all'art. 5 della presente legge.