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Che approva la convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia ed altri Stati

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 5° dello Statuto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro dell'Interno, e ad interim degli Affari Esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Articolo unico. Piena ed intera esecuzione sara' data, a datare dal 5 dicembre 1887, alla Convenzione per la tutela delle opere letterarie ed artistiche fra l'Italia ed altri Stati, firmata a Berna il 9 settembre 1886, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il 5 settembre 1887.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 6 novembre 1887.
UMBERTO.
CRISPI.
Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.
(La Convenzione di cui nel presente decreto sara' pubblicata nel numero di domani).