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Che approva la classificazione nella prima e seconda categoria dei porti marittimi, indicati negli annessi elenchi, colla designazione degli Enti interessati nelle spese

Testo vigente

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti gli articoli 3 e 10 del testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari, approvato con Regio decreto del 12 aprile 1885, N. 3095;
Visti i decreti Reali del 7 agosto 1887, N. 5053, del 12 febbraio 1888, N. 5263, e del 3 giugno u., N. 5477, coi quali fu approvata la classificazione di vari porti marittimi, indicati negli elenchi inseriti nei decreti medesimi;
Sentiti i Consigli delle provincie e dei comuni interessati;
Uditi i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, del Consiglio Superiore d'Industria e Commercio e del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvata la classificazione nella 1ª e 2ª categoria dei venti porti indicati nei tre elenchi A, B, C, annessi al presente decreto, visti d'ordine Nostro dal Ministro dei Lavori Pubblici; ed e' pure approvata la designazione degli Enti interessati nelle spese dei porti medesimi, con le quote di concorso loro attribuite, come risulta dagli elenchi predetti.

Art. 2

1. L'aliquota di millesimi 525, 590 assegnata alla provincia di Girgenti coll'elenco C, annesso al decreto Reale del 7 agosto 1887, N. 5053, per concorso nella spesa del porto di Porto Empedocle, viene corretta in quella di millesimi 592, 590, secondo l'elenco che fu notificato alla provincia medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Monza, addi' 30 luglio 1888.
UMBERTO.
G. Saracco.
Visto, Il Guardasigilli: Zanardelli.