Che stabilisce i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali.
UMBERTO I
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' della facolta' concessa al Nostro Governo dall'art. 16 della legge 20 luglio 1890, n. 6991, (serie 3ª) di coordinare, udito il Consiglio di Stato, in unico testo le disposizioni contenute nella legge stessa, ed in quelle del 28 luglio 1861, n. 132 e 23 giugno 1874, n. 2000, (serie 2ª) relative ai pesi ed alle misure;
Viste le indicate leggi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta dei Nostri Ministri delle Finanze e dell'Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
A testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure rimane approvato il seguente:
Art. 1
1. I pesi e le misure legali nel Regno d'Italia sono unicamente quelli del sistema metrico decimale, le cui unita' sono le seguenti:
2. Per le misure lineari:
3. Il metro internazionale;
4. Per le misure di superficie:
5. Il metro quadrato;
6. Per le misure di solidita':
7. Il metro cubo;
8. Per i pesi:
9. Il gramma, millesima parte del chilogramma internazionale;12
10. Per le misure di capacita':
11. Il litro, volume di mille grammi di acqua pura a quattro gradi del termometro centesimale.
Art. 2
1. Sono anche ammesse le seguenti unita' e denominazioni:
2. Per le misure agrarie:
3. L'ara, eguale ad un quadrato di dieci metri di lato;
4. Per la misura del legno:
5. Lo stero equivalente al metro cubo;
Art. 3
1. I multipli e summultipli di detti pesi e misure seguono la progressione decimale con le denominazioni della tabella A unita alla presente legge.
Art. 4
1. I pesi e le misure materiali debbono essere identici a quelli indicati nella tabella A annessa alla presente legge. Possono anche rappresentare il doppio e la meta' di essi.
2. E' pure permesso l'uso delle seguenti misure: il triplometro, il quarto d'ettolitro ed il quarto di litro.
Art. 5
1. Il campione prototipo nazionale per le misure lineari e' il metro di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che essa porta il n. 1 e che e' minore del metro internazionale di undici diecimilionesimi, a zero gradi centigradi di temperatura.
2. Il campione prototipo nazionale per i pesi e' il chilogramma di platino e di iridio, assegnato al Regno d'Italia il 26 settembre 1889 dalla Conferenza internazionale dei pesi e delle misure, con la dichiarazione che porta il n. 5 e che e' maggiore del chilogramma internazionale di due centimilionesimi.
3. I due prototipi nazionali saranno conservati dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in apposito locale e con le norme e cautele da stabilirsi per decreto Reale.
Art. 6
1. Vi saranno uffici di verificazione da ordinarsi con decreto Reale, incaricati di mantenere la costante uniformita' dei pesi e delle misure in uso ed in commercio coi campioni prototipi.
Art. 7
1. Gli uffici metrici hanno sede e circoscrizione corrispondente a quelle provinciali.
2. Su parere motivato dei Consigli provinciali dell'economia, possono istituirsi, nei Comuni con ragguardevole fabbricazione metrica, uffici metrici succursali permanenti con funzionamento periodico o saltuario limitato normalmente alla verificazione prima.
3. I Comuni richiedenti debbono porre ad esclusiva e completa disposizione dell'Amministrazione metrica i locali cogli impianti occorrenti, il mobilio ed il personale subalterno dalla stessa riconosciuti necessari.
Art. 8
1. Un campione conforme ai prototipi sara' tenuto in ogni ufficio di verificazione e presso quei municipi i quali ne facciano richiesta e ne corrispondono il prezzo.
Art. 9
1. Negli atti pubblici, nei libri e registri di commercio, negli annunzi ed affissi, ogni peso o misura dovra' essere espresso con la sua denominazione, secondo la tabella A, unita alla presente legge.
Art. 10
1. Nelle menzioni ed estratti di titoli, e nei certificati, trasporti e volture di catasti o che siano compilati in pesi o misure antichi o diversi, si dovra' aggiungere il ragguaglio di detti pesi e misure con quelli del sistema legale.
Art. 11
1. Ogni convenzione di quantita' che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovra' farsi in pesi o misure legali.