diritto.io

Che approva l'annesso regolamento sulla tutela delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico 25 luglio 1904, n. 523, delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;
Veduta la legge 10 agosto 1884, n. 2644 (serie 3ª), sulle derivazioni di acque pubbliche;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. Corpo del Genio civile, approvato col Nostro decreto in data 3 settembre 1906, n. 522;
Veduto il regolamento per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua ed opere idrauliche annesse comprese nella 1ª e 2ª categoria, approvato col Nostro decreto in data 7 marzo 1895, n. 86;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, sulla tutela delle opere idrauliche di lª e 2ª categoria, da avere effetto col 1° luglio 1907.

Art. 2

1. Il predetto regolamento sostituisce, a tutti gli effetti di legge, quello approvato col Nostro decreto 7 marzo 1895, n. 86, il quale percio' rimane abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 1907.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Gianturco.
Carcano.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.