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che approva il regolamento per il servizio metrico

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), sulla fabbricazione e sul commercio degli oggetti d'oro e d'argento di qualunque titolo;
Visto il R. decreto in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª), che approva il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure;
Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con quelli delle finanze e del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' approvato l'unito regolamento per il servizio metrico, per il personale dell'Amministrazione metrica, per le verificazioni prima e periodica obbligatoria dei pesi, delle misure, degli strumenti per pesare e per misurare; per la verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni; per il saggio e marchio facoltativo dei metalli preziosi, per la verificazione facoltativa dei termometri, degli alcoolometri e di altri strumenti di misura, visto, d'ordine Nostro, dai ministri d'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e del tesoro.

Art. 2

1. Salvo le disposizioni dell'art. 164, l'annesso regolamento entrera' in vigore col 1° gennaio 1910.

Art. 3

1. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'annesso regolamento, il Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, sentita la Commissione superiore metrica, approvera' apposite istruzioni che potranno sottoporsi a revisione ogni qualvolta sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione predetta.

Art. 4

1. Sono abrogati: il regolamento approvato con R. decreto 7 novembre 1890, n. 7249 (serie 3ª), i successivi RR. decreti che lo hanno modificato, il regolamento approvato con R. decreto 3 luglio 1892, n. 367, e tutte le altre disposizioni contrarie all'annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 31 gennaio 1909.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti - Cocco-Ortu - Lacava - Carcano.
Visto, II guardasigilli: Orlando.