Che approva il regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 16 luglio 1916, n. 947;
Sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per l'agricoltura;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. unico
1. E' approvato l'unito regolamento, che sara' vidimato e sottoscritto d'ordine nostro dai due ministri proponenti, per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni circa le acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 settembre 1919.
VITTORIO EMANUELE
NITTI - VISOCCHI.
Visto, Il guardasigilli: MORTARA.