Che approva in via definitiva l'elenco pubblicato nella «Gazzetta ufficiale» 4 novembre 1916, numero 260 (foglio e supplementare), determinante per ciascun comune del Regno il grado di istruzione richiesto dalla legge 26 giugno 1913, n. 886, per l'ammissione dei fanciulli al lavoro negli stabilimenti industriali
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Art. 4
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248