Che istituisce l'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai Regi Istituti superiori di Milano e detta norme per l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' istituito l'Ente nazionale per l'educazione fisica annesso ai RR. Istituti superiori di Milano.
2. All'Ente nazionale e' affidata, sotto l'alta sorveglianza del Ministero della istruzione pubblica, l'educazione fisica degli studenti delle scuole medie.
Art. 2
1. L'Ente nazionale e' amministrato da un Consiglio composto di sette membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'istruzione pubblica.
2. Quando per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei componenti il Consiglio, sara' provveduto alla sua sostituzione per decreto Reale su designazione del Consiglio medesimo, tranne che per il rappresentante del Ministero che sara' scelto dal ministro dell'istruzione pubblica.
Art. 3
1. Gli alunni di tutte le scuole medie governative e pareggiate dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione compiranno la propria educazione fisica presso le Societa' ginnastiche e sportive all'uopo designate dall'Ente nazionale.
2. Hanno facolta' di provvedere direttamente alla educazione fisica dei propri alunni i Convitti nazionali, i Convitti con annessi Istituti pareggiati e le scuole private, salve le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 del presente decreto.1
Art. 4
1. L'Ente nazionale scegliera' in ogni sede di scuola secondaria la Societa' ginnastica o sportiva, alla quale gli alunni delle scuole stesse dovranno inscriversi.
2. In quelle sedi ove manchi ogni Societa' o quella esistente non soddisfi alle condizioni richieste, l'Ente nazionale costituira' apposita Societa' o provvedera' in modo che l'educazione fisica agli alunni della sede sia impartita secondo il programma stabilito dal regolamento.
Art. 5
1. Nessun alunno di scuola media governativa o pareggiata puo' essere inscritto alla scuola stessa se non presenti il libretto speciale d'inscrizione ad una delle Societa' debitamente autorizzate come sopra, ne' puo' essere promosso dall'una all'altra classe ne' conseguire alcun attestato o diploma se non abbia ottenuto la sufficienza anche in educazione fisica.
2. I candidati di scuola privata e paterna e gli interni dei Convitti nazionali e dei Convitti con annessi Istituti pareggiati, qualora non si trovino inscritti come sopra alle Societa', sosterranno ogni anno presso le Societa' medesime la prova in educazione fisica agli stessi effetti, per gli esami, dei candidati interni.
3. Il regolamento stabilira' in quali casi eccezionali e con quali modalita' puo' essere consentito l'esonero dall'inscrizione e dalle prove per l'educazione fisica.1
Art. 6
1. Le direzioni delle scuole medie sono tenute a lasciar liberi nell'orario scolastico settimanale o due pomeriggi o un mattino ed un pomeriggio, durante i quali gli alunni possano partecipare alle prescritte esercitazioni di educazione fisica.
2. Dovranno, inoltre, mettere a disposizione delle Societa' autorizzate un complesso di otto giorni all'anno per le passeggiate ginnastiche e le gare degli alunni.1
Art. 7
1. Ogni alunno versera' all'Ente nazionale, secondo le norme e le modalita' stabilite dal regolamento, una tassa annua non superiore alle L. 30.
2. Eguale tassa versera' ogni candidato privatista, di cui al secondo comma dell'art. 5 del presente decreto, non inscritto alle societa', per subire la prova di educazione fisica.12
Art. 8
1. Sono soppressi gli Istituti di magistero di educazione fisica di Roma, Torino e Napoli.
2. L'Ente nazionale e' autorizzato a tenere corsi pratico-teorici di educazione fisica allo scopo di preparare il proprio personale insegnante.
Art. 9
1. Nella sua prima costituzione il Consiglio amministrativo di cui all'art. 2 del presente decreto, e' composto dei signori: on. prof.
2. Luigi Mangiagalli, senatore del Regno, presidente; S. E. on. Aldo Finzi, deputato al Parlamento; on. prof. ing. Francesco Mauro, deputato al Parlamento; comm. Edoardo Bianchi; gr. uff. Beniamino Donzelli; comm. Piero Ostali; comm. prof. Andrea Franzoni: quest'ultimo in rappresentanza del Ministero della P. I.
Art. 10
1. Il rappresentante del Ministero della P. I. nel Consiglio, di cui al precedente articolo, cessera' a decorrere dal 1° ottobre 1923, dal far parte del ruolo dei capi istituto delle Regie scuole normali, e con la stessa decorrenza, acquistera' grado e stipendio, utile anche agli effetti della pensione, pari a quello di ispettore generale amministrativo, computandoglisi, quanto alla determinazione dello stipendio, il servizio gia' prestato nel suo grado precedente.
Art. 11
1. Come contributo alla prima organizzazione ed avviamento della educazione fisica per la gioventu' studiosa italiana lo Stato versera' all'Ente nazionale una volta tanto nell'esercizio finanziario 1923-924 la somma di L. 2.000.000.