Relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali
Testo vigente
Titolo I. Dell'istruzione media
Capo I. Delle scuole in genere e dello stato dei presidi e dei professori
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione dei poteri conferita al Nostro Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1604;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato o decretiamo:
Art. 1
1. Gli Istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado.
2. Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'Istituto tecnico, il corso inferiore dell'Istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'Istituto tecnico, il corso superiore dell'Istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile.
Art. 2
1. Nessuna nuova scuola media, eccettuata la scuola complementare, puo' essere istituita se non per legge, salvo il caso di trasformazioni o di regificazioni e salvo, per quanto riguarda gli Istituti magistrali, il disposto di cui all'art. 58 del presente decreto, per i licei scientifici il disposto dell'art. 64, e per i licei femminili il disposto dell'art. 69.
Art. 3
1. I professori degli Istituti medi sono nominati per concorso secondo l'ordine della graduatoria; ma nella assegnazione della sede si tiene conto, anzitutto, delle riconosciute esigenze di famiglia.
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1929, N. 7638
Art. 5
1. Ai concorsi sono ammessi i cittadini italiani e gli italiani non regnicoli provveduti del legale titolo di studio e degli altri requisiti richiesti dal regolamento.
2. Per decreto Reale verranno indicati i titoli necessari per l'ammissione ai concorsi secondo le varie discipline e gruppi di discipline.
Art. 6
1. II vincitore di concorso che abbia ottenuto ed accettato la nomina assume il titolo di professore straordinario.
2. Il professore straordinario e promosso professore ordinario dopo un periodo triennale di prova.
3. Qualora la prova non sia favorevole il professore straordinario e' dispensato dal servizio alla fine del triennio od anche prima.
4. Il professore straordinario che per effetto di concorso passi da Istituto di primo ad Istituto di secondo grado, o da un Istituto ad un altro di tipo diverso dello stesso grado, o da un insegnamento all'altro di uno stesso Istituto, o dal corso inferiore del ginnasio al corso superiore del ginnasio stesso, completa nel nuovo Istituto o nel nuovo insegnamento o nel corso superiore del ginnasio il periodo triennale di prova.
5. Il professore ordinario, nei casi contemplati dal precedente comma, conserva titoli di ordinario e, agli effetti dello stipendio la propria anzianita'; ma il suo passaggio diventa definitivo dopo un anno di prova.
Art. 7
1. Le nomine ed i passaggi, di cui all'articolo precedente, decorrono dal 1° ottobre.
Art. 8
1. I professori straordinari ed ordinari sono distribuiti per i vari tipi di Istituti e per le varie discipline nei ruoli A, B, C, giusta l'annessa tabella n. 1.
Art. 9
1. Ai professori straordinari ed ordinari sono dovuti gli stipendi di cui all'annessa tabella n. 2. Ad essi inoltre e' corrisposta una indennita' di studio, non computabile agli effetti della pensione, nella misura stabilita dalla tabella stessa.
2. Il professore consegue, dalla promozione ad ordinario, quattro aumenti quadriennali di stipendio e due annienti quinquennali.
3. Il professore ordinario, giudicato di merito distinto, consegue l'aumento di stipendio con l'anticipazione di un anno.
4. La qualifica di merito distinto non puo' attribuirsi anno per anno, per ciascuna disciplina o gruppo di discipline in ciascun tipo e grado di Istituti, ad un numero di professori superiore ad un decimo di coloro che si trovino nella identica condizione di anzianita'.3
Art. 10
1. Il professore che abbia ottenuto due aumenti anticipati di stipendio per merito distinto entra a far parte del rispettivo Ruolo d'onore di cui all'annessa tabella n.3. con stipendio determinato in base alla propria anzianita', oltre l'indennita' di studio.12
2. Il professore appartenente al ruolo d'onore, al quale sia inflitta una punizione piu' grave che la censura, sara' restituito al ruolo comune e vi avra' il posto e lo stipendio che avrebbe ottenuto se non ne fosse mai uscito.
Art. 11
1. I professori hanno obbligo di impartire gli insegnamenti stabiliti per ciascun tipo e grado di Istituti nelle classi indicate dalle rispettive tabelle.
2. Salvo i casi indicati nelle dette tabelle, il professore non puo' impartire altri insegnamenti ne' presso il proprio Istituto ne' presso altri Istituti di istruzione media pubblici o privati.
3. E' vietato di impartire lezioni private per piu' di un'ora il giorno e agli alunni del proprio Istituto.
4. Anche delle professioni libere consentite dalle leggi puo' essere vietato l'esercizio, se il professore vi si dedichi cosi' da essere distratto dallo studio della propria disciplina o in modo sconveniente alla dignita' sua e della scuola.