Norme per i militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' dei poteri delegati al Nostro Governo colla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, concernente modificazioni all'ordinamento della R. guardia di finanza;
Visto il regolamento di servizio per la R. guardia di finanza, approvato con R. decreto n. 125, del 17 gennaio 1909;
Udito il Consiglio del Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. I militari della R. guardia di finanza in servizio di sentinella, di vedetta, di appostamento o di perlustrazione nelle zone di vigilanza doganale sono equiparati alle sentinelle in servizio di presidio, con parita' di attribuzioni e di prerogative.
2. Nell'esecuzione dei servizi anzidetti, i militari debbono tenere le armi da fuoco cariche.
Art. 2
1. I militari della R. guardia di finanza, comandati ai servizi di cui al precedente articolo, quando scorgano persone in attitudine di contrabbando, dovranno intimare l'alt accompagnando, ove occorra, alla parola il gesto.
2. Qualora le persone a cui la intimazione di alt sia diretta non vi ottemperino, la intimazione dovra' essere ripetuta una seconda e, occorrendo, una terza volta.
3. Se malgrado le intimazioni le dette persone assumano contegno minaccioso o persistano negli atti diretti alla consumazione del contrabbando potra' farsi uso delle armi prima contro le bestie da tiro o da soma adoperate eventualmente per il trasporto e, successivamente, ove si renda necessario, anche contro le persone.
Art. 3
1. Restano abrogate le disposizioni del R. decreto 17 gennaio 1909, n. 125, che siano contrarie al presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addi' 20 agosto 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - A. de' Stefani - Oviglio.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 4 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 15. - Gisci.