Nuovo ordinamento degli archivi notarili
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Visto il testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte settima, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. In ogni Comune sede di Consiglio notarile e' stabilito un archivio notarile distrettuale , fatto salvo quanto previsto dal quarto comma.
2. Nel caso di riunione di uno o piu' distretti notarili, anche gli archivi notarili saranno riuniti nel Comune sede del Consiglio notarile.
3. Fino a tanto che non sara' possibile la loro effettiva riunione, gli archivi da aggregarsi continueranno a funzionare soltanto per le operazioni attinenti agli atti, che gia' vi si trovano depositati.
Per ogni altro riguardo saranno sostituiti dall'archivio notarile aggregante.
4. La riunione di archivi notarili puo' essere disposta anche senza la riunione di uno o piu' distretti notarili, tenendo conto del numero dei notai assegnati a ciascun distretto notarile dell'archivio da aggregare, della media dei servizi erogati all'utenza negli ultimi tre anni dagli archivi da aggregare, nonche' dell'estensione del territorio e dei mezzi di comunicazione.
Art. 2
1. Le norme di assunzione in servizio e di carriera del personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.
Art. 3
1. Il grado ed il numero degli impiegati ed uscieri per ogni archivio sono stabiliti con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
Art. 4
1. Il personale degli archivi notarili distrettuali e sussidiari e' costituito in unico ruolo per categoria e grado, con le denominazioni e con il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, in conformita' dell'allegato III e della tabella n. 1 dell'allegato V del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
2. La decorrenza dei nuovi stipendi avra' effetto dal 1° gennaio 1924.
Art. 5
1. Sono estese agli impiegati degli archivi notarili distrettuali e sussidiari, in quanto siano applicabili, le disposizioni per il collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi, in vigore per gli impiegati dello Stato e altresi' quella dell'art. 188, comma 1°, del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Art. 6
1. Agli impiegati e uscieri degli archivi notarili, inscritti alla cassa di previdenza, nonche' alle vedove e agli orfani dei medesimi, sono dovute, a carico del bilancio degli archivi notarili, le stesse pensioni e indennita' spettanti agli impiegati civili dello Stato e alle loro famiglie, da liquidarsi con le stesse norme, ai sensi del testo unico delle leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e delle successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1924.
2. Il fondo dei sopravanzi degli archivi notarili e' per ogni effetto surrogato agli impiegati e uscieri degli archivi medesimi e ai loro eredi per le somme comunque liquidate o da liquidarsi, dal 1° gennaio 1924, a carico della cassa di previdenza, a titolo di pensione o indennita' o corresponsione di capitale. Tali somme sono versate dalla cassa di previdenza al fondo dei sopravanzi nel gennaio di ogni anno per l'anno precedente, in base al corrispondente elenco nominativo. Entro lo stesso termine e con analogo elenco, sono versati dal fondo dei sopravanzi i contributi annuali dovuti dal personale e dagli archivi alla cassa di previdenza.
3. Il fondo dei sopravanzi non puo' esercitare presso la cassa di previdenza la facolta' concessa dall'art. 13 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.
4. I premi di riscatto per servizi anteriori a quello normalmente valutabile agli effetti della pensione sono versati al fondo dei sopravanzi, presso il quale soltanto ha effetto il riscatto.
5. Qualora ai pensionati di cui nel presente articolo spettino altre pensioni, la pensione a carico degli archivi notarili viene ridotta in proporzione al rapporto fra il totale delle pensioni spettanti e la pensione maggiore. Nel caso di concorso di pensioni di guerra, sono applicabili le disposizioni concernenti il concorso delle medesime con quelle dovute al personale civile dello Stato.
Art. 7
1. I contributi personali, di cui all'alinea c) e il contributo ordinario di cui all'alinea d) dell'art. 4 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro III, parte VII, riguardante la Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili, sono elevati dal 4 al 6 % a decorrere dal 1° gennaio 1924.
Art. 8
1. Agli articoli 119 e 120 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e' sostituito il seguente articolo:
«Il conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale e' nominato con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, su proposta del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e sentite le Giunte dei Comuni interessati, fra i notari titolari delle sedi notarili assegnate al capoluogo o fra le persone aventi i requisiti per la nomina a notaro».
Art. 9
1. Gli attuali archivi notarili sussidiari sono soppressi, salvo per essi il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro per la giustizia sara' stabilita la data in cui avverra' la disposta soppressione.
Art. 10
1. Nella prima attuazione del presente decreto i posti di conservatore saranno conferiti agli impiegati, che gia' sono investiti del grado.
2. I posti di capo archivista saranno anzitutto conferiti ai conservatori, che fossero rimasti in soprannumero, e, successivamente, agli attuali archivisti, sottoarchivisti e assistenti forniti della laurea in giurisprudenza o dell'abilitazione all'esercizio del notariato.
3. I posti di primo archivista saranno conferiti con preferenza agli impiegati indicati nel precedente comma e successivamente agli altri archivisti.
4. I posti di archivista saranno conferiti con preferenza, agli impiegati, di cui ai precedenti comma e successivamente agli attuali sottoarchivisti, che abbiano almeno otto anni di grado. La scelta fra questi ultimi sara' fatta dal Ministro, previo parere del Consiglio di amministrazione.
5. I rimanenti fra gli attuali impiegati saranno collocati nei quadri del gruppo C.
6. La graduatoria fra gli impiegati aventi titolo all'assegnazione ad un medesimo grado del gruppo A sara' stabilita dallo stipendio, e, sussidiariamente, dalla anzianita', e, in caso di pari stipendio e di pari anzianita', dall'eta'.
7. Le stesse norme si osserveranno per l'assegnazione degli altri impiegati ai gradi del gruppo C e per l'assegnazione del posto in ogni singolo grado.
Art. 11
1. Gli impiegati che occupano un posto non conservato nell'archivio cui appartengono, non potranno essere mantenuti nell'archivio stesso e d'ufficio saranno trasferiti in altri archivi ai posti del corrispondente grado. Coloro che non raggiungono la nuova destinazione, saranno dichiarati dimissionari d'ufficio, a meno che, con il loro asssenso, non possano essere nominati a posti inferiori nell'archivio cui appartengono o in altri archivi.2356