Nuovo ordinamento delle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte
Testo vigente
Capo I. Delle Soprintendenze.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtu' della delegazione di poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. La cura degli interessi archeologici e artistici e' affidata, alla dipendenza del Ministero dell'istruzione pubblica, alle Soprintendenze alle opere di antichita' e d'arte, alle quali spettano, pertanto, le funzioni di tutela e di conservazione, di cui alle leggi 20 giugno 1909, n. 364; 23 giugno 1912, n. 688, e 11 giugno 1922, n. 788.
Art. 2
1. Le Soprintendenze sono uniche per ciascuna circoscrizione, oppure distinte in Soprintendenze alle antichita' e Soprintendenze all'arte medioevale e moderna.
2. Alle Soprintendenze alle antichita' sono affidate la tutela degli interessi archeologici e la direzione e l'amministrazione dei monumenti classici, degli scavi e dei musei archeologici dello Stato, compresi nelle loro circoscrizioni.
3. Alle Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono affidate la tutela delle cose d'interesse storico ed artistico del medioevo e dell'eta' moderna e la direzione e l'amministrazione dei monumenti, delle gallerie, dei musei e degli oggetti d'arte riferentisi ai suddetti periodi, ed appartenenti allo Stato.
Art. 3
1. Nelle regioni ove la Soprintendenza non sia unica, le raccolte dello Stato, che comprendono insieme oggetti di antichita' e d'arte medioevale e moderna, sono affidate ad una sola Soprintendenza a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte delle collezioni.
Art. 4
1. Le Soprintendenze alle antichita' sono le seguenti:
1° Soprintendenza del Piemonte, della Lombardia e della Liguria (meno la provincia di Spezia), con sede a Torino.15
2° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto (provincie di Trento, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Venezia, Padova e Rovigo), con sede a Padova.15
3° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna.
4° Soprintendenza della Toscana (oltre la provincia di Spezia), e dell'Umbria, con sede a Firenze.
5° Soprintendenza delle Marche, degli Abruzzi, del Molise e di Zara, con sede in Ancona.
6° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma.
7° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli.
Art. 5
1. Le Soprintendenze all'arte medioevale e moderna sono le seguenti:
1° Soprintendenza del Piemonte e della Liguria, con sede a Torino.
2° Soprintendenza della Lombardia, con sede a Milano.
3° Soprintendenza della Venezia Tridentina e del Veneto Occidentale (provincie di Trento, Verona, Vicenza), con sede a Trento.
4° Soprintendenza del Veneto Orientale (provincie di Venezia, Belluno, Treviso, Padova, Rovigo) con sede a Venezia.
5° Soprintendenza dell'Emilia e della Romagna, con sede a Bologna.
6° Soprintendenza della Toscana I (provincia di Firenze, Lucca, Massa Carrara, Pisa (meno il circondario di Volterra) Livorno, Arezzo), con sede a Firenze.
7° Soprintendenza della Toscana II (provincia di Siena e Grosseto, e circondario di Volterra), con sede a Siena.
8° Soprintendenza dell'Umbria, con sede a Perugia.
9° Soprintendenza delle Marche e di Zara, con sede ad Ancona.
10° Soprintendenza degli Abruzzi e del Molise, con sede ad Aquila.
11° Soprintendenza del Lazio, con sede a Roma.
12° Soprintendenza della Campania, con sede a Napoli.
13° Soprintendenza della Sicilia, con sede a Palermo.1111319
Art. 6
1. Le Soprintendenze uniche alle opere di antichita' e d'arte sono le seguenti:
Art. 7
1. Dalla Soprintendenza dipendono i direttori, ispettori ed architetti assegnati alla circoscrizione ed altresi' gli uffici o le sezioni eventualmente istituiti nell'ambito della circoscrizione medesima.
2. Alla Soprintendenza e' annesso l'economato, unico per tutti gli istituti compresi nella circoscrizione e da essa amministrati e per quegli uffici distaccati, per i quali non sia stato istituito un economato a parte.
Art. 8
1. Le Soprintendenze di cui all'art. 6 possono essere divise in due reparti, tra i quali saranno distribuiti i servizi.
2. Ogni reparto e' retto da un direttore o, in mancanza, da un ispettore principale o ispettore o da un architetto principale o architetto; il soprintendente conservera' personalmente la direzione di uno dei due reparti, secondo la sua speciale competenza.
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 DICEMBRE 1935, N. 2081, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MARZO 1936, N. 498
Art. 10
1. Nella citta' ove non sia la sede della Soprintendenza, e preferibilmente ove esistano istituti o monumenti di antichita' e d'arte in consegna al Ministero della pubblica istruzione, possono essere istituite, per decreto Reale, sezioni distaccate, preposte a una particolare categoria di servizi. Esse dipendono direttamente dalla Soprintendenza della regione e sono affidate a direttori, ispettori o architetti appartenenti alla Soprintendenza medesima.
Capo II. Del personale.
Art. 11
1. Il personale addetto agli uffici di antichita' e d'arte e' diviso nelle seguenti categorie, comprendenti i gradi per ciascuna indicati:
2. Personale scientifico e tecnico.
3. Soprintendenti di 1ª classe.
4. Id. di 2ª classe.
5. Direttori.
6. Ispettori principali.
7. Architetti principali.
8. Ispettori.
9. Architetti.
10. Ispettori aggiunti.
11. Architetti aggiunti.
12. Personale tecnico-esecutivo.
13. Disegnatori principali.
14. Primi disegnatori.
15. Disegnatori.
16. Assistenti principali.
17. Primi assistenti.
18. Assistenti.
19. Restauratori principali.
20. Primi restauratori.
21. Restauratori.
22. Personale amministrativo.
23. Primi segretari.
24. Segretari.
25. Vice segretari.
26. Personale d'ordine.
27. Archivisti capi.
28. Primi archivisti.
29. Archivisti.
30. Applicati.
31. Alunni d'ordine.
32. Personale di custodia.
33. Primi custodi.
34. Custodi e guardie notturne.
35. Personale del Gabinetto fotografico nazionale.
36. Direttore.
37. Capo tecnico.
38. Sotto capo tecnico.
39. Le tabelle di classificazione contenute nell'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono modificate nel modo risultante dalla tabella C annessa al presente decreto.