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Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media

Testo vigente

Capo I. Della, giunta per l'istruzione media.

Capo II. Del preside e del consiglio di presidenza.

Art. 10

1. Il preside sopraintende al buon andamento didattico, educativo ed amministrativo del suo istituto.

2. Esegue e fa eseguire le disposizioni delle leggi, dei regolamenti e gli ordini delle autorita' superiori.

3. Cura la buona conservazione dell'edificio del suo arredamento e del materiale didattico e scientifico.

Art. 11

1. Il preside:

  1. 1) corrisponde col ministero per mezzo del provveditore salvo i casi di assoluta urgenza nei quali puo' corrispondere direttamente, riferendone nel tempo istesso al provveditore
    tratta cogli enti locali, cogli altri presidi e con qualunque altro ufficio per gli affari del proprio istituto;

  2. 2) conserva personalmente le carte di carattere riservate registrandole in apposita rubrica; regola e vigila i lavori dell'ufficio di segreteria e ne firma tutti gli atti e certificati
    legge nelle classi, o affigge all'albo scolastico, e notifica alle famiglie degli alunni e ai rettori dei convitti i voti bimestrali registrati nelle pagelle, delle quali esige la restituzione entro breve termine, con la firma del padre o ne fa le veci;

  3. 3) si mantiene in rapporto con le famiglie alle quali informazioni intorno alla condotta e al profitto degli alunni;

  4. 4) vigila sull'esatto adempimento dei propri doveri da parte dei dipendenti professori ed anche a tale Scopo ne visita le classi.