Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218
Testo vigente
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398
Art. 3
1. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.
2. La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
3. Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, e' dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b), d) del precedente articolo.
4. E' nulla la domanda presentata fuori termine.
5. Non puo' essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui avranno principio le prove scritte.
Art. 4
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 NOVEMBRE 1997, N. 398.
2. Il procuratore del Re deve inoltre rimettere al procuratore generale il certificato generale del casellario giudiziale, a norma dell'art. 621 del Codice di procedura penale.
3. Il procuratore generale ed il primo presidente della Corte d'appello, completate, se occorra, le informazioni ricevute, le rimettono con unico rapporto al Ministro per la giustizia, esprimendo in forma distinta le rispettive osservazioni, quando vi sia fra loro qualche divergenza.
4. Il Ministro delibera, con provvedimento insindacabile, sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso, e ne da' partecipazione individuale, tanto agli ammessi, quanto agli esclusi, almeno dieci giorni prima degli esami.
5. Non sono ammessi al concorso, senza pregiudizio di ogni maggiore facolta' del Ministro, coloro che dalle informazioni ufficiali non risultino di moralita' e di condotta assolutamente incensurate, ne' coloro che siano stati preventivamente esclusi dal concorso a, norma dell'ultimo comma dell'art. 10.
6. Agli aspiranti ammessi e' inviata una tessera personale di riconoscimento.
Art. 5
1. La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, e' nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.
2. Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.
3. Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.
Art. 6
1. La Commissione determina, giorno per giorno, la materia o il gruppo di materie della prova. Qualsiasi determinazione presa al riguardo prima del giorno della prova e' priva di valore.
2. Stabilita la materia, o il gruppo di materie, su cui deve versare la prova, la Commissione sceglie, discute e formula tre distinti temi per la prova stessa, i quali sono dal presi dente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente eguali.
3. Per le materie contemplate alla lettera a) dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, il tema dovra' riferirsi ad un argomento che abbia relazione con entrambe.
4. Non piu' tardi delle ore 10 antimeridiane il presidente fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza rompere i suggelli, sottoscrive il tema con uno dei segretari, e lo detta, o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non e' presente nel momento in cui comincia la dettatura del tema, e' escluso di diritto dal concorso.
5. La carta su cui devono essere scritti e copiati i temi ed i lavori e' fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito timbro di riconoscimento.
6. Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere presentati tutti i lavori.
7. Durante tutto il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nel locale degli esami almeno un membro della Commissione, un segretario e i funzionari delegati per la sorveglianza.
Art. 7
1. I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad un tavolo separato. E' loro rigorosamente inibito, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente coi compagni, o di scambiare con questi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualunque modo con estranei.
2. E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie. Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante gli esami.
3. E' loro consentito di consultare i semplici testi dei codici, delle leggi e dei decreti dello Stato, da essi preventivamente comunicati alla commissione, e da questa posti a loro disposizione previa verifica, o in alternativa, previa determinazione contenuta nel decreto ministeriale di adozione del diario delle prove scritte, e' loro consentita la consultazione dei predetti testi normativi mediante modalita' informatiche. Con decreto del Ministro della giustizia da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono individuate le modalita' operative e tecniche della consultazione di cui al periodo precedente.
4. Nessuna spiegazione in ordine al tema potra' essere richiesta dai candidati, ne' data dai commissari.
Art. 8
1. Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore, una grande munita di un tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di riconoscimento inviata al candidato.
2. Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati, sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
3. Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le veci, un componente della Commissione ed il segretario.
4. Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le buste da consegnare eventualmente ai candidati che le richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono essere restituite. In tal caso le buste residue comprese quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e firmato come e' stabilito dal precedente comma n. 2.
5. Il numero di dette buste deve corrispondere alla differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai candidati.
6. Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta piu' grande. Scrive il proprio nome, cognome e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le veci, esibendo la tessera di riconoscimento.
7. Il presidente, o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera, appone la sua firma trasversalmente sulle buste In modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.
8. Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente alla chiusura delle prove, la Commissione in seduta plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude in un'unica busta piu' grande. Su questa viene apposto un numero progressivo, soltanto quando e' ultimata l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
9. Tutte le buste debitamente numerate sono poi raccolte in piego suggellato con le stesse formalita' indicate nel secondo comma.
10. Di tutto quanto sopra e' disposto come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal segretario.
Art. 9
1. Con apposito decreto Ministeriale possono essere stabilite piu' particolareggiate norme per la disciplina e il metodo degli esami.
Art. 10
1. Chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la disciplina degli esami e' immediatamente escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.
2. Per le contravvenzioni che si verificano durante le prove scritte l'esclusione e' deliberata dai commissari presenti. In caso di disaccordo fra essi, la decisione e' rimessa al presidente.
3. Nei casi piu' gravi il Ministro per la giustizia puo', su proposta della Commissione, stabilire, con suo decreto, che il concorrente sia escluso anche dai concorsi successivi.
Art. 11
1. Le disposizioni degli articoli 7 e 10 sono stampate sulla tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 4 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.