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Disposizioni di attuazione e transitorie del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia

Testo vigente

Titolo I. Del pubblico registro automobilistico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 30 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri:

  1. 1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;

  2. 2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;

  3. 3° il registro per le trattrici agricole.

2. Ogni registro puo' constare di piu' volumi, distinti con numero progressivo.

3. I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili.

Art. 2

1. Nella parte superiore della prima facciata di ciascun foglio sono contenute le indicazioni della provincia e dell'Ufficio dell'A. C. I. presso il quale il registro e' istituito; della serie e del numero del volume; del numero progressivo del foglio.

2. Nella stessa facciata ed in quella successiva sono registrati i dati occorrenti ad individuare l'autoveicolo e vengono eseguite l'iscrizione della proprieta' e le annotazioni dei trasferimenti di essa.

3. La seconda pagina e' riservata all'iscrizione dei privilegi legali e convenzionali, all'annotazione delle variazioni ad essi relative ed a quella del trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo al registro di altra sede dell'A. C. I.

4. Ogni autoveicolo e' iscritto nel foglio del pubblico registro che porta il numero progressivo corrispondente a quello della licenza di circolazione di cui l'autoveicolo e' fornito.

5. Le trattrici agricole sono iscritte secondo l'ordine nel quale vengono presentate alla sede dell'A. C. I. le denunzie e le domande per la loro iscrizione.

Art. 3

1. I fogli dei registri di cui agli articoli precedenti saranno conformi ai modelli allegati al presente decreto.

2. Le modificazioni e varianti, che potessero successivamente occorrere nei modelli stessi, saranno disposte con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 4

1. Nei pubblici registri non sono permesse correzioni, raschiature e cancellature.

2. Le scritture devono essere nitide e ben leggibili.

3. Le annotazioni devono essere schematiche, ma chiare e devono susseguirsi, per ciascuna specie di formalita', secondo l'ordine cronologico con cui vengono registrate, senza interposizione di spazi in bianco fra l'una e l'altra annotazione.

4. Se occorra togliere, variare od aggiungere qualche parola, le parole che si vogliono togliere o variare devono essere interlineate in modo che si possano sempre leggere e le variazioni od aggiunte devono essere scritte per postilla, datata e sottoscritta dal funzionario dell'A. C. I. che esegue l'iscrizione o l'annotazione.

Titolo II. Delle formalità inerenti alla tenuta del pubblico registro.

Art. 5

1. Le formalita' inerenti al funzionamento del pubblico registro automobilistico si distinguono in iscrizioni ed annotazioni.

2. Le formalita' della prima specie riguardano:

  1. 1° l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel pubblico registro dell'A. C. I., di un autoveicolo;

  2. 2° la nuova iscrizione di un autoveicolo, gia' iscritto nel pubblico registro di una sede provinciale dell'A. C. I., nel registro della stessa sede, in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero in quello di altra sede dell'A. C. I., in seguito a trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra provincia;

  3. 3° l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;

  4. 4° l'iscrizione del privilegio convenzionale a favore di altri creditori.

3. Le formalita' della seconda specie riguardano:

  1. 1° l'annotazione dei trasferimenti di proprieta' dell'autoveicolo;

  2. 2° l'annotazione della rinnovazione del privilegio;

  3. 3° l'annotazione del trasferimento del privilegio in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;

  4. 4° l'annotazione della surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;

  5. 5° l'annotazione della costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dall'autoveicolo;

  6. 6° l'annotazione della cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione di privilegio;

  7. 7° l'annotazione della cancellazione totale dell'iscrizione di privilegio;

  8. 8° l'annotazione, nel foglio del pubblico registro di prima o ulteriore iscrizione, della rinnovazione dell'iscrizione in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro di altra sede provinciale dell'A. C. I.

4. Per l'esecuzione delle formalita' su indicate si osservano le norme seguenti.

Art. 6

1. Per ottenere la prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico, il richiedente deve presentare all'Ufficio della sede provinciale dell'A. C. I. del luogo ove si trova la Prefettura che ha rilasciato la licenza di circolazione:

  1. 1° due note contenenti le seguenti indicazioni:

    1. a) il numero della licenza di circolazione e la data del rilascio di essa da parte della Prefettura;

    2. b) la designazione della fabbrica produttrice dell'autoveicolo, secondo la denominazione con la quale e' conosciuta in commercio;

    3. c) la data del certificato di origine, rilasciato, in carta libera, dalla fabbrica produttrice;

    4. d) il numero con cui e' distinto il motore e la sua potenza espressa in HP. e, per gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili, la tara e la portata in quintali, indicando inoltre se siano stati dichiarati ausiliari militari, ai sensi del R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080;

    5. e) il numero del telaio o, per i rimorchi, il numero del marchio di fabbrica;

    6. f) la specie di carrozzeria, se l'autoveicolo ne e' provvisto o la dichiarazione che ne e' sprovvisto;

    7. g) il numero dei posti, compreso quello del conducente, se trattisi di autovetture o di autobus;

    8. h) il numero degli assi, il peso a vuoto e a carico completo, il sistema di attacco al trattore, la potenza in HP. del trattore da cui possono essere rimorchiati, se trattisi di rimorchi, ed il peso lordo del veicolo che sono autorizzate a rimorchiare, per le trattrici stradali;

    9. i) la destinazione attuale dell'autoveicolo e cioe': se ad uso privato o in servizio pubblico da piazza o da rimessa, ovvero in linea regolarmente concessa o per trasporto di merci, specificando altresi', quando occorra, se trattisi di autolettighe, autofrigoriferi, autopompe, autobotti, autoinnaffiatrici, autospazzatrici, motofurgoncini, motocamioncini, ecc.;

    10. l) il cognome, nome e paternita' del proprietario, la sua residenza, professione o condizione sociale, specificando, se si tratti di enti o di societa', la loro natura, la ragione sociale e la forma di attivita' commerciale o industriale esercitata;

    11. m) la natura e la data del titolo in base al quale viene richiesta la iscrizione della proprieta' dell'autoveicolo;

    12. n) la menzione del prezzo dell'autoveicolo;

  2. 2° il certificato di origine dell'autoveicolo, che dovra' essere stato munito del visto della Prefettura, al momento del rilascio della licenza di circolazione;

  3. 3° il titolo, in originale o in copia autentica, in base al quale viene richiesta l'iscrizione della proprieta', il quale puo' essere sostituito, nel caso di vendita seguita verbalmente, da una dichiarazione, autenticata, in carta libera ed esente da tassa di registro, della ditta venditrice, da cui risulti la data di acquisto ed il prezzo dell'autoveicolo;

  4. 4° il foglio complementare della licenza di circolazione, conforme al modello allegato al presente decreto, sul quale dovranno indicarsi:

    1. a) il numero della licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura;

    2. b) il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del proprietario o dei proprietari dell'autoveicolo;

    3. c) il prezzo dell'autoveicolo.

2. Deve altresi' essere esibita, con le note indicate nel n. 1° del presente articolo, la licenza rilasciata dalla Prefettura.

Art. 7

1. Il funzionario dell'A. C. I., sulla produzione delle note indicate nell'articolo precedente e del foglio complementare, si accerta che i dati in essi segnati corrispondano a quelli risultanti dalla licenza rilasciata dalla Prefettura, che restituisce al richiedente, subito dopo aver apposto sulla copertina di essa, mediante stampiglia, una dichiarazione, datata e da lui sottoscritta, del seguente tenore: «rilasciato il foglio complementare con le annotazioni relative ai privilegi».

2. Dal foglio complementare deve risultare che esso costituisce parte integrante della licenza di circolazione dell'autoveicolo di cui viene eseguita l'iscrizione.

3. Il funzionario dell'A. C. I. trascrive sul pubblico registro i dati relativi all'identificazione ed alle caratteristiche dell'autoveicolo.

4. Nella parte del foglio all'uopo destinata indica la natura e la data del titolo in base al quale si effettua l'iscrizione; il nome, il cognome, la paternita', la residenza, la professione o la condizione sociale del proprietario, ovvero, qualora si tratti di enti o di societa', la loro natura, la ragione sociale e la forma di attivita' commerciale o industriale esercitata.

5. Indica altresi' la data della consegna del titolo, il numero assegnatogli nel registro progressivo ed il numero del fascicolo in cui vengono collocati: una delle note prodotte dalla parte, il certificato di origine e il titolo in base al quale si effettua l'iscrizione. Attesta, infine, di avere eseguito lo annotamento dell'iscrizione, a tenore dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, sul foglio complementare della licenza di circolazione, che restituisce al richiedente con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

Art. 8

1. Nell'epoca annualmente stabilita dal Ministro dell'economia nazionale, i Prefetti del Regno ordinano che i proprietari di trattrici agricole della rispettiva provincia facciano al Podesta' del comune ove le trattrici sono poste in uso, entro il termine che verra' fissato con la stessa ordinanza del Prefetto, denunzia scritta delle trattrici agricole acquistate posteriormente alla scadenza del termine stabilito per la precedente denunzia annuale, o, comunque, non ancora denunziate e non iscritte nel pubblico registro.

2. La denunzia deve contenere:

  1. a) la designazione della fabbrica produttrice, secondo la denominazione con la quale e' conosciuta in commercio;

  2. b) l'indicazione del tipo a cui appartiene la trattrice, cioe' se pesante, semileggera o leggera;

  3. c) l'indicazione del numero del motore e la sua potenza espressa in HP;

  4. d) l'indicazione del numero del telaio;

  5. e) la menzione della natura e della data del titolo da cui risulta la proprieta' della trattrice o l'indicazione della data della dichiarazione, in carta libera ed esente da tassa di registro, rilasciata dalla ditta venditrice, nel caso di vendita seguita verbalmente, a tenore del n. 3° del primo comma dell'art. 6;

  6. f) l'indicazione del prezzo;

  7. g) il nome, il cognome, la paternita', la residenza, la professione o condizione sociale del proprietario o dei proprietari; e deve essere corredata del titolo, in originale o in copia autentica, da cui risulta la proprieta' della trattrice, ovvero della dichiarazione rilasciata dalla ditta venditrice, di cui alla precedente lettera e).

3. Le denunzie, con la sottoscrizione del proprietario autenticata dal Podesta', sono da questi rimesse al Prefetto della provincia, che le trasmette all'Ufficio provinciale dell'A. C. I.

4. L'Ufficio dell'A. C. I. esegue gratuitamente l'iscrizione della trattrice agricola nel pubblico registro, secondo le modalita' stabilite nei commi 3°, 4° e 5° dell'art. 7, rimettendo al proprietario, per il tramite del Podesta', un estratto del foglio di iscrizione, nel quale sono riportati i dati trascritti nel pubblico registro e l'avvenuta iscrizione di proprieta'.

5. Tale estratto tiene luogo, per la trattrice, del foglio complementare della licenza di circolazione, prescritto per gli altri autoveicoli, e deve essere esibito all'Ufficio provinciale dell'A. C.
I. nei casi in cui occorra eseguire sul pubblico registro alcuna delle formalita', successive alla prima iscrizione, previste nel presente decreto.

Art. 9

1. Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, puo', in qualunque tempo, chiederne l'iscrizione nel pubblico registro, presentando all'Ufficio dell'A. C. I. della provincia ove la trattrice e' posta in uso, oltre al titolo, in originale o in copia autentica, o alla dichiarazione della ditta venditrice, menzionata nell'articolo precedente, due note contenenti le indicazioni di cui al 2° comma del precedente articolo.

2. Il funzionario dell'A. C. I. esegue l'iscrizione in conformita' delle disposizioni dell'art. 7 del presente decreto e restituisce alla parte una delle note, in cui certifica l'avvenuta iscrizione, rilasciandole l'estratto del foglio di iscrizione di cui al penultimo comma del precedente articolo.

Art. 10

1. Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A. C. I. nella provincia ove e' seguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'Ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto dall'A. C. I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova licenza di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel pubblico registro della sede dell'A. C. I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa e' stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento dell'iscrizione.

2. Deve essere esibita altresi' la nuova licenza di circolazione rilasciata dalla Prefettura.

3. Il funzionario dell'A. C. I., sulla base dei dati risultanti dalla copia autentica del foglio della precedente iscrizione e dalla nuova licenza di circolazione, esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, secondo le modalita' prescritte negli articoli 6 e 7 del presente decreto e dell'avvenuta iscrizione da' avviso all'Ufficio della sede dell'A. C. I. di provenienza.

4. In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della licenza rilasciata dalla Prefettura.

Art. 11

1. Se contemporaneamente alla richiesta di prima iscrizione di un autoveicolo sul pubblico registro, venga domandata l'iscrizione di un privilegio legale o convenzionale, le note devono contenere, oltre alle indicazioni prescritte nel numero 1 dell'art. 6 del presente decreto:

  1. 1° il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del creditore;

  2. 2° la natura e la data dell'atto costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro;

  3. 3° l'ammontare della somma dovuta;

  4. 4° gli interessi che il credito produce;

  5. 5° il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili.

2. L'iscrizione del privilegio viene eseguita nella parte del foglio del pubblico registro all'uopo riservata. Il funzionario dell'A. C.
I. indica la natura e la data del titolo costitutivo del privilegio, con gli estremi della sua registrazione agli effetti della legge di registro; il nome, il cognome, la paternita' e la residenza del creditore; l'ammontare della somma dovuta; gli interessi che il credito produce; il tempo in cui le rate o la totalita' del credito si rendono esigibili.

3. Indica altresi' la data della consegna del titolo costitutivo del privilegio, il numero assegnatogli nel registro progressivo, il numero del fascicolo in cui vengono collocati una delle note esibite dalla parte ed il titolo o la copia autentica di esso, attestando dell'avvenuto annotamento dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 16 del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, nel foglio complementare della licenza, che restituisce alla parte, con una delle note, nella quale certifica l'avvenuta iscrizione.

4. Gli atti che danno luogo alla costituzione del privilegio legale o convenzionale, qualunque ne sia la causa, debbono essere registrati, a tutti gli effetti della legge di registro, prima dell'iscrizione del privilegio nel pubblico registro automobilistico, con la sola tassa di L. 2 per ogni mille lire di credito privilegiato.2

5. Gli atti stessi devono essere redatti su carta da bollo da centesimi 50.