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Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, che autorizza la compilazione di un nuovo testo unico delle disposizioni legislative in vigore sull'Opera anzidetta;
Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 2093, che da' facolta' di comprendere nel coordinamento di detto testo unico, le disposizioni contenute nello stesso decreto-legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico

1. E' approvato l'unito nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1928 - Anno VI
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Volpi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 39. - Sirovich.