Norme per l'attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159, sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
In virtu' delle facolta' a Noi delegate dall'art. 14 della legge 24 giugno 1929, n. 1159;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per la guerra e per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Per l'esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno, i fedeli di ciascun culto possono avere un proprio tempio od oratorio.
2. L'apertura di un tempio od oratorio al culto deve essere chiesta dal ministro del rispettivo culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge, con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto e corredata dei documenti atti a provare che il tempio od oratorio e' necessario per soddisfare effettivi bisogni religiosi di importanti nuclei di fedeli ed e' fornito di mezzi sufficienti per sostenere le spese di manutenzione.
3. L'apertura e' autorizzata con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.3
Art. 2
1. I fedeli di un culto ammesso nel Regno possono, senza preventiva autorizzazione dell'autorita' governativa, tenere negli edifici, aperti al culto a norma dell'articolo precedente, riunioni pubbliche per il compimento di cerimonie religiose o di altri atti di culto, a condizione che la riunione sia presieduta od autorizzata da un ministro di culto, la cui nomina sia stata debitamente approvata a termini dell'art. 3 della legge.
2. In tutti gli altri casi si applicano le norme comuni per le riunioni pubbliche.3
Art. 3
1. I ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono pubblicare ed affiggere nell'interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al proprio culto gli atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, senza particolare licenza dell'autorita' di pubblica sicurezza e con esenzione da tasse.
2. Tali atti debbono essere sempre scritti in lingua italiana, salva la facolta' di aggiungere, accanto al testo italiano, la traduzione in altre lingue.
Art. 4
1. I Ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono, senza alcuna ingerenza delle autorita' civili, eseguire collette nell'interno ed all'ingresso degli edifici destinati al proprio culto.
Art. 5
1. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l'assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino.
2. L'autorizzazione e' data da chi e' preposto alla direzione amministrativa del luogo di cura o di ritiro e deve indicare le modalita' e le cautele con cui l'assistenza deve essere prestata.
Art. 6
1. I ministri dei culti ammessi nel Regno possono essere autorizzati a prestare l'assistenza religiosa agli internati negli istituti di prevenzione e di pena, ogni qualvolta ne siano richiesti dagli internati stessi o dai familiari o da chi abbia la tutela giuridica dei medesimi, sotto l'osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti.
Art. 7
1. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, i ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, possono essere dispensati dalla chiamata alle armi su attestazione del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello il quale dichiari che l'opera loro e' assolutamente indispensabile e insostituibile per l'assistenza religiosa dei fedeli affidati alle loro cure.
Art. 8
1. In caso di mobilitazione delle forze armate dello Stato, l'assistenza religiosa dei militari acattolici, da esercitarsi da ministri di un culto ammesso nel Regno, la nomina dei quali sia stata approvata a termini dell'art. 3 della legge, puo' essere autorizzata dall'autorita' militare cui e' stata affidata la suprema direzione delle operazioni belliche.
2. Alla stessa autorita' spetta di stabilire le norme e le cautele con le quali tale assistenza puo' essere esercitata.
Art. 9
1. Gli studenti delle scuole teologiche, riconosciute dallo Stato, dei culti diversi dalla religione cattolica, o delle scuole rabbiniche, ugualmente riconosciute, possono in tempo di pace essere ammessi al beneficio del ritardo del servizio alle armi ai sensi degli articoli 98 e 100 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, per coloro che frequentano corsi di studi nelle scuole stesse equiparabili a quelli delle universita' o dell'ultimo anno delle scuole medie di grado superiore.
Art. 10
1. L'erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato puo' essere chiesta da qualsiasi interessato con domanda diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto.
2. La domanda e' presentata all'Ufficio di culto presso la Procura generale della Corte d'appello e deve essere corredata del testo dello statuto dell'ente da cui risultino lo scopo, gli organi dell'amministrazione, le norme di funzionamento di esso, i mezzi finanziari dei quali dispone per il raggiungimento dei propri fini.
3. Con il decreto di erezione puo' stabilirsi che il legittimo rappresentante dell'ente sia cittadino italiano. In ogni caso, pero', il legittimo rappresentante dell'ente deve avere il domicilio nel Regno.
Art. 11
1. Ove lo statuto di un istituto dei culti diversi dalla religione dello Stato non vi provveda, si deve nel decreto di erezione dell'istituto stesso in ente morale disporre circa le finalita' alle quali saranno devoluti i beni dell'ente, in caso di estinzione del medesimo per qualsiasi causa.
2. Di regola devono essere preferite le finalita' di istruzione, di educazione o di beneficenza a favore dei naturali del luogo in cui l'ente svolge la propria azione.