Codice Penale
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facolta' di emendare il codice penale;
Sentito il parere della Commissione parlamentare, a' termini dell'art. 2 della legge predetta;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Il testo definitivo del codice penale portante la data di questo giorno e' approvato ed avra' esecuzione a cominciare dal 1° luglio 1931.
Art. 2
1. Un esemplare del suddetto testo definitivo del codice penale, firmato da Noi e contrassegnato dal Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, servira' di originale e sara' depositato e custodito nell'Archivio del Regno.
Art. 3
1. La pubblicazione del predetto codice si eseguira' col trasmetterne un esemplare stampato a ciascuno dei Comuni del Regno, per essere depositato nella sala comunale, e tenuto ivi esposto, durante un mese successivo, per sei ore in ciascun giorno, affinche' ognuno possa prenderne cognizione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Rossore, addi' 19 ottobre 1930 - Anno VIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Rocco.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 ottobre 1930-VIIII
Atti del Governo, registro 301, foglio 58. - Mancini.