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Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore

Testo vigente

Titolo I. Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e negli albi professionali.

Capo I

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 101 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Guardasigilli, Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Delle iscrizioni nei registri dei praticanti e dello svolgimento della pratica.

Art. 1

1. La domanda per l'iscrizione nel registro speciale dei praticanti e' rivolta al Direttorio del Sindacato degli avvocati e dei procuratori nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata:

  1. a) del certificato di nascita;

  2. b) del certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione;

  3. c) dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui ai numeri 1°, 2° e 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

  4. d) di un certificato del procuratore che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio per gli effetti della pratica, ne dia attestazione.

2. La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e contenere un elenco dei documenti ad essa allegati.

3. Il requisito di cui al n. 4° dell'art. 17 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve essere comprovato mediante l'esibizione del diploma originale di laurea.

4. L'aspirante che intende dedicarsi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve chiedere, nella domanda, di esservi ammesso, ed attestare che non si trova in alcuno dei casi di incompatibilita' preveduti nell'art. 3 dello stesso R. decreto-legge e nell'art. 13 del presente R. decreto.

5. Il diploma di laurea e' restituito all'interessato dopo che il Direttorio ha deliberato sulla domanda di ammissione.

Art. 2

1. Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cui alla lettera d) dell'articolo precedente:

  1. a) coloro che nella domanda chiedono di essere ammessi al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

  2. b) coloro che si sono iscritti per la frequenza di un Seminario o di altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno per gli effetti di cui all'art. 18, comma primo, dello stesso R. decreto-legge, e producono il relativo certificato.

Art. 3

1. Il Direttorio deve deliberare sulle domande di iscrizione nel registro speciale nel termine di trenta giorni dalla presentazione di esse.

2. Qualora il Direttorio non abbia deliberato nel termine stabilito nel precedente comma, l'interessato, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, puo' presentare ricorso alla Commissione centrale per gli avvocati ed i procuratori, la quale decide sul merito dell'iscrizione.

3. Nel caso di cui all'art. 1. comma quarto, del presente decreto, qualora la domanda sia respinta per motivi attinenti esclusivamente all'ammissione al patrocinio davanti alle Preture, l'interessato puo' essere iscritto nel registro dei praticanti ai fini dello svolgimento della pratica in uno degli altri modi stabiliti dal R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578. All'uopo egli deve esibire l'occorrente documentazione.

4. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro dei praticanti le norme dei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 31 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 45 del presente decreto.

Art. 4

1. Il periodo della pratica si computa dalla data della deliberazione con cui il Direttorio ha ordinato la iscrizione nel registro speciale.

2. Per i praticanti che esercitano il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, il periodo della pratica decorre dal giorno in cui hanno prestato il giuramento.

3. Nel caso di interruzione della pratica per un periodo superiore a sei mesi il praticante e' cancellato dal registro dei praticanti, rimanendo privo di effetti il periodo di pratica gia' compiuto.12

Art. 5

1. Il praticante che frequenta lo studio di un procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, al termine di ogni anno di pratica:

  1. a) un certificato dello stesso procuratore nel quale sia attestata la frequenza dello studio e l'effettiva durata di essa;

  2. b) una relazione dettagliata sull'attivita' svolta ed in particolare sulle principali questioni di diritto che ha avuto occasione di esaminare;

  3. c) i certificati delle Cancellerie della Corte d'appello o del Tribunale, contenenti l'indicazione delle udienze alle quali ha assistito;

  4. d) una relazione sulle piu' importanti cause civili e penali alla cui discussione e' stato presente.

2. La relazione di cui alla lettera b) deve essere controfirmata dal procuratore, previa conferma della verita' delle circostanze in essa esposte. Il procuratore puo' apportare alla relazione le modificazioni che ritenga opportune per evitare eventuali violazioni dell'obbligo del segreto professionale.8

Art. 6

1. Il praticante, che ha frequentato un Seminario o altro Istituto costituito presso una Universita' del Regno, a termini dell'art. 18, comma primo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve darne la prova mediante certificato della competente autorita' accademica.

2. Il certificato deve contenere un'attestazione sul profitto che il praticante abbia tratto dalla frequenza dell'Istituto.

3. Per il periodo a cui tale frequenza si riferisce il praticante deve esibire i certificati e la relazione, di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente, nonche' la relazione di cui alla lettera b) dello stesso articolo, sulle principali questioni di diritto che ha esaminato durante la frequenza dell'Istituto.8

Art. 7

1. Il praticante che passa da uno ad altro studio di procuratore deve presentare al Direttorio del Sindacato, relativamente al periodo in cui ha frequentato lo studio dal quale si e' allontanato, il certificato e la relazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5, nonche' il certificato di cui alla lettera d) dell'art. 1, rilasciato dal procuratore che abbia ammesso successivamente il praticante nel proprio studio.8

Art. 8

1. Il praticante che, dopo avere gia' compiuto un periodo di pratica, intende essere ammesso al patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, deve rivolgerne domanda al Direttorio del Sindacato.

2. Si applicano per le domande di cui al comma precedente le disposizioni dell'art. 1, comma quarto, e dell'art. 3, comma primo, secondo e quarto del presente decreto.

3. Ai fini del riconoscimento del periodo di pratica gia' compiuto, il praticante deve comprovare l'effettivo svolgimento della pratica stessa, nei modi stabiliti dal presente decreto.

Art. 9

1. I praticanti i quali esercitano il patrocinio davanti alle Preture a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono, alla fine di ogni anno, comprovare la loro attivita', presentando al Direttorio del Sindacato, assieme ad una particolareggiata relazione sulle principali questioni esaminate durante lo svolgimento del patrocinio, un certificato delle cancellerie delle Preture presso le quali hanno esercitato, in cui siano elencate le cause patrocinate, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto delle controversie.8

Art. 10

1. Il Direttorio del Sindacato rilascia, su richiesta degli interessati, un certificato di compimento della pratica a coloro che dai documenti da essi prodotti a termini degli articoli precedenti risultino avere atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto.

2. Il Direttorio deve deliberare sulla richiesta dell'interessato nel termine di quindici giorni dalla presentazione di essa.

3. Avverso la deliberazione con la quale la richiesta non sia stata accolta, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Direttorio del Sindacato Nazionale.

4. La facolta' di reclamo spetta all'interessato anche nel caso che il Direttorio non abbia deliberato nel termine prescritto.

5. In seguito al reclamo di cui ai precedenti commi, il Direttorio Nazionale, richiamati gli atti, decide sul merito della istanza.

Art. 11

1. I praticanti procuratori che svolgono il patrocinio davanti alle Preture a termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono avere la loro residenza nella circoscrizione del Sindacato presso il quale sono iscritti.