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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 71. - Giagheddu.