Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei loro residui
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni e per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli oli minerali e dei carburanti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Art. 2
1. Il predetto R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, ed il regolamento per la sua esecuzione, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque petti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addi' 20 luglio 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - De Francisci - Jung.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 350, foglio 71. - Giagheddu.