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Disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Testo vigente

Titolo I. Campo di applicazione ed oggetto dell'assicurazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta la legge 29 gennaio 1934, n. 333, recante autorizzazione al Governo del Re a riformare le norme legislative relative all'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro nelle industrie;
Veduto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per la agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

1. E' obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonche' delle persone comunque occupate in edifici o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti.

2. L'obbligo dell'assicurazione ricorre anche quando le macchine, gli apparecchi o gli impianti di cui al precedente comma siano adoperati dal personale comunque addetto alla vendita, per prova, presentazione pratica o esperimento.

3. L'assicurazione e' inoltre obbligatoria anche quando non ricorrano le ipotesi di cui ai commi precedenti per le persone che nelle condizioni previste dal presente decreto, siano addette ai lavori:

  1. 1) di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di opere edili, comprese le stradali, le idrauliche e le opere pubbliche in genere; di rifinitura, pulitura, ornamento, riassetto delle opere stesse, nonche' ai lavori, sulle strade, di innaffiatura, spalatura della neve, potatura degli alberi e diserbo;

  2. 2) di messa in opera, manutenzione, riparazione modificazione, rimozione degli impianti all'interno o all'esterno di edifici, di smontaggio, montaggio, manutenzione, riparazione, collaudo delle macchine, degli apparecchi, degli impianti di cui al primo comma;

  3. 3) di esecuzione, manutenzione o esercizio di opere o impianti per la bonifica o il miglioramento fondiario, per la sistemazione delle frane e dei bacini montani, per la regolamentazione o la derivazione di sorgenti, corsi o deflussi d'acqua, compresi, nei lavori di manutenzione, il diserbo dei canali e il drenaggio in gallerie;

  4. 4) di scavo a cielo aperto o in sotterraneo od a lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine;

  5. 5) costruzione manutenzione, riparazione di ferrovie, tramvie, filovie, teleferiche e funivie od al loro esercizio;

  6. 6) di produzione, trasformazione, estriazione, approvvigionamento, distribuzione del gas, dell'acqua, della elettricita', compresi quelli relativi alle aziende telegrafiche, telefoniche, radiotelegrafiche e televisive; di costruzione, riparazione, manutenzione e rimozione di linee e condotte; di collocamento, riparazione e rimozione di parafulmini;

  7. 7) di trasporto per via terrestre, quando si faccia uso di mezzi meccanici o animali;

  8. 8) per l'esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali;

  9. 9) per l'esercizio di rimesse per la custodia di veicoli terrestri, nautici o aerei, nonche' il posteggio anche all'aperto di mezzi meccanici;

  10. 10) di carico e scarico;

  11. 11) della navigazione marittima, lagunare, lacuale, fluviale ed aerea, eccettuato il personale di cui all'articolo 34 del regio decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207, concernente norme per la navigazione aerea, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753;

  12. 12) della pesca, esercitata con navi o con galleggianti, compresa la pesca, comunque esercitata dello spugne, dei coralli, delle perle e del tonno; della vallicoltura, della mitilicoltura, della ostricoltura;

  13. 13) di produzione, trattamento, impiego e trasporto di sostanze, o di prodotti esplosivi, esplodenti, infiammabili, tossici, corrosivi, caustici, radioattivi, nonche' ai lavori relativi all'esercizio di aziende destinate a deposito o vendita di dette sostanze o prodotti;

  14. 14) di taglio, riduzione di piante, di trasporto o getto di esse;

  15. 15) degli stabilimenti metallurgici meccanici, comprese le fonderie;

  16. 16) delle concerie;

  17. 17) delle vetrerie e delle fabbriche di ceramiche;

  18. 18) delle miniere, cave e torbiere e saline, compreso il trattamento e la lavorazione delle materie estratte, anche se effettuati in luogo di deposito;

  19. 19) di produzione del cemento, della calce, del gesso e dei laterizi;

  20. 20) di costruzione, demolizione, riparazione di navi o natanti, nonche' ad operazioni di recupero di essi o del loro carico;

  21. 21) dei pubblici metalli o delle macellerie;

  22. 22) per la estinzione di incendi, eccettuato il personale le del Corpo nazionale vigili del fuoco;

  23. 23) per il servizio di salvataggio;

  24. 24) per il servizio di vigilanza privata, comprese le guardie giurate addette alla sorveglianza delle riserve di caccia e pesca;

  25. 25) per il servizio di nettezza urbana;

  26. 26) per l'allevamento, riproduzione e custodia degli animali, compresi i lavori nei giardini zoologici;

  27. 27) per l'allestimento, la prova o l'esecuzione dei pubblici spettacoli, per l'allestimento o l'esercizio dei parchi di divertimento;

  28. 28) per lo svolgimento di esperienze ed esercitazioni pratiche nelle scuole nei casi di cui al n. 5 del successivo articolo 3.

4. Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente decreto, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale.

5. L'obbligo dell'assicurazione di cui al presente articolo non sussiste soltanto nel caso di attivita' lavorativa diretta unicamente a scopo domestico, salvo per i lavoratori appositamente assunti per la conduzione di automezzi ad uso famigliare o privato.

6. Sono escluse altresi' dall'assicurazione secondo il presente decreto le attivita' previste ai nn. 7), 8), 10), 14), 24) e 26), nonche' al n. 13) limitatamente al deposito e all'impiego, quando, essendo svolte per conto e nell'interesse di un'azienda agricola o forestale, ricadono in quelle tutelate dal decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1947, numero 1450 e relativo regolamento approvato con decreto luogotenenziale 21 novembre 918, n. 1889, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, ad eccezione del lavori di taglio, riduzione di piante e getto di esse eseguiti da piu' tre operai.

Art. 2

1. L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o una inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni.

2. Agli effetti del presente decreto e' considerata infortunio sul lavoro l'infezione carbonchiosa. Non e' invece compreso tra i casi di infortunio sul lavoro l'evento dannoso derivante da infezione malarica, il quale e' regolato da disposizioni speciali.24

Art. 3

1. L'assicurazione e' altresi' obbligatoria per le malattie professionali indicate nella tabella annessa al presente decreto, le quali siano contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni specificate nella tabella stessa ed in quanto tali lavorazioni rientrino fra quelle previste nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere modificata o completata con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi.

2. Per le malattie professionali, in quanto nel presente decreto non siano stabilite disposizioni speciali, si applicano quelle concernenti gli infortuni.7

Art. 4

1. L'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilita' civile per gli infortuni sul lavoro.

2. Non ostante l'assicurazione predetta permane la responsabilita' civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale pel fatto dal quale l'infortunio e' derivato.

3. Permane altresi' la responsabilita' civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro se del fatto di essi debba rispondere secondo il codice civile.21

4. Le disposizioni dei due comma precedenti non si applicano quando per la punibilita' del fatto dal quale l'infortunio e' derivato sia necessaria la querela della persona offesa.

5. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro un anno dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilita' civile a norma dei comma secondo, terzo e quarto del presente articolo.21

6. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell'indennita' che, per effetto di questo decreto, e' liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto.

7. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo e' dovuto solo per la parte che eccede le indennita' liquidate a norma del titolo IV.

8. Agli effetti dei precedenti comma sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui allo art. 49.

Art. 5

1. L'istituto assicuratore deve pagare le indennita' anche nei casi previsti dal precedente articolo, salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d'indennita' e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. La persona civilmente responsabile deve altresi' versare allo istituto assicuratore una somma corrispondente al valore Capitale della ulteriore rendita dovuta, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 49.

2. Le sentenza che accerta la responsabilita' civile a norma del precedente articolo, e' sufficiente a costituire l'istituto assicuratore in credito verso la persona civilmente responsabile per le somme indicate nel comma precedente.

3. L'istituto puo' esercitare la stessa azione di regresso contro l'infortunato quando l'infortunio sia avvenuto per dolo del medesimo.
La prova del dolo deve risultare da sentenza penale. Questa prova deve raccogliersi nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, quando sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per la morte dell'imputato o per amnistia.

Titolo II. I datori di lavoro.

Art. 6

1. I datori di lavoro soggetti alle presenti norme sono le persone e gli enti privati o pubblici, compresi lo Stato e gli Enti locali, che nell'esercizio delle attivita' previste dall'articolo 1 occupano persone tra quelle indicate nell'articole 18.

2. Agli effetti delle presenti norme sono, inoltre, considerati i datori di lavoro:

  1. 1) le societa' cooperative e ogni altro tipo di societa' anche di fatto, comunque denominati, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera, nei confronti dei propri soci addetti ai lavori nei modi previsti nel n 7) dell'articolo 18;

  2. 2) le compagnie portuali nei confronti dei propri iscritti adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere di merci o di materiali; le carovane di facchini e altri simili aggregati di lavoratori, nei confronti dei propri componenti; gli armatori delle lievi o coloro che sono ritenuti tal dalla legge, nei confronti degli addetti alle navigazione e alla pesca marittima;

  3. 3) le societa' concessionarie dei servizi radiotelegrafici di bordo, nei confronti dei radiotelegrafisti di bordo non assunti direttamente dagli armatori;

  4. 4) le scuole o gli istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, nei quali gli alunni svolgano esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche di lavoro, gli enti gestori dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali o di cantieri scuola, nei confronti dei propri allievi o alunni le case di cura, ospizi, gli ospedali, gli istituti di assistenza e beneficenza, nei confronti dei propri ricoverati o assistiti, nei limiti di cui al successivo articolo 3, numero 8);

  5. 5) gli istituti e gli stabilimenti di prevenzione e di pena, nei confronti dei propri detenuti;

  6. 6) gli appaltatori e i concessionari d lavoro, opere e servizi, anche se effettuati per conto dello Stato, di Regioni, di Province, di Comuni o di altri Enti pubblici.

3. Sono considerati datori di lavoro, nei confronti delle persone addette, all'impiego delle macchine, apparecchi o impianti, coloro che eserciscono le macchine, gli apparecchi o gli impianti o che li facciano esercitare da loro incaricati.

4. Nel caso in cui i prestatori d'opera retribuiti a cottimo da un datore di lavoro soggetto all'obbligo della assicurazione si avvalgono, col consenso di questi, di altri prestati d'opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi e' a carico del datore di lavoro predetto.

5. L'obbligo assicurativo ricorre per coloro i quali direttamente e per proprio conto adibiscono persone nei lavori previsti dall'articolo 1 quando le persone complessivamente occupate, anche se non contemporaneamente, siano piu' di tre: si prescinde da tale limite soltanto se si tratti di lavori previsti dal primo e dal seconde comma dell'articolo 1 nonche' di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione edilizia eseguiti con uso di impalcature o di ponti fissi o mobili, o di scavo in sotterraneo o di lavori di qualsiasi genere eseguiti con uso di mine, ovvero di servizio di vigilanza privati, o di allevamento, riproduzione, custodia di animali, o di allestimento, prova, esecuzione di pubblici spettacoli, o allestimento, esercizio di parchi di divertimento.

Art. 7

1. La spesa dell'assicurazione e' a esclusivo carico del datore di lavoro.

2. Chiunque mediante ritenute, dirette o indirette, sui salari, sia in denaro sia in natura, fa concorrere i prestatori d'opera alla spesa dell'assicurazione a cui e' obbligato ai termini del presente decreto, e' punito con l'ammenda sino a lire diecimila.

Art. 8

1. I datori di lavoro soggetti al presente decreto debbono denunciare all'istituto assicuratore prima dell'inizio dei lavori la natura dei lavori stessi ed in particolare le lavorazioni specificate nella tabella annessa al presente decreto per l'assicurazione contro le malattie professionali, e debbono fornire all'istituto medesimo tutti gli elementi e le indicazioni che siano da esso richieste per la valutazione del rischio e la determinazione del premio di assicurazione.

2. I datori di lavoro debbono altresi' denunciare all'inibito assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione.

3. In caso di ritardata denuncia della cessazione del lavoro l'obbligo di pagamento del premio di assicurazione, nella misura in precedenza dovuta, si estende fino al decimo giorno successivo a quello della cessazione.

4. Non sono tenuti alla prima denuncia di esercizio di cui nel primo comma i datori di lavoro i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno contratti in corso con l'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o con le Casse di cui all'art. 48.

5. I predetti datori di lavoro sono tuttavia obbligati a fare la denuncia delle eventuali modificazioni di estensione e di natura del rischio gia' coperto dall'assicurazione.

Art. 9

1. L'istituto assicuratore, quando venga a conoscenza che non siasi provveduto, secondo le disposizioni del precedente articolo, alla denuncia dei lavori, diffida il datore di lavoro, fissandogli il termine di dieci giorni per l'adempimento.

2. Trascorso il detto termine, senza che sia stato presentato ricorso a sensi delle disposizioni del presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto a versare il premio risultante dagli accertamenti compiuti dall'Istituto assicuratore, a decorrere dall'inizio dei lavori.

3. Contro la diffida dell'istituto assicuratore e' data peraltro facolta' al datore di lavoro di ricorrere, entro lo stesso termine di dieci giorni, all'ispettorato corporativo nella cui circoscrizione si svolge il lavoro.

4. Contro le decisioni dell'Ispettorato corporativo l'istituto assicuratore ed il datore di lavoro hanno facolta' di ricorrere entro quindici giorni al Ministero delle corporazioni; ma il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo che il Ministero non ritenga di disporre preliminarmente la sospensione degli effetti della decisione di primo grado.

5. All'istituto assicuratore ed al datore di lavoro spetta la azione avanti l'autorita' giudiziaria, da proporsi entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione del Ministero delle corporazioni.

6. Tale azione del datore di lavoro e' subordinata alla prova che siano state adempiute le disposizioni gia' emanate dalla autorita' amministrativa con l'effettivo pagamento dei premi e delle somme eventualmente dovute ai termini dell'art. 13.19

7. Per il procedimento innanzi l'autorita' giudiziaria si osservano, anche per la competenza, le norme stabilite nel titolo VI in quanto applicabili. La competenza territoriale e' peraltro determinata dal luogo dove, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento, deve essere fatta la denuncia dei lavori ai fini dell'assicurazione.

8. Per la navigazione marittima e la pesca marittima sui ricorsi di cui al terzo e al quarto comma del presente articolo sono competenti a decidere rispettivamente l'autorita' marittima del porto di iscrizione della nave o del galleggiante e il Ministero delle corporazioni, salva sempre l'azione innanzi all'autorita' giudiziaria ai sensi dei due comma precedenti.

Art. 10

1. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente decreto debbono tenere regolarmente le registrazioni stabilite nel regolamento.

Art. 11

1. Il datore di lavoro e' tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione della ricorrenza degli estremi di legge per la indennizzabilita'. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ebbe notizia e deve essere corredata da certificato medico.

2. Se si tratta di infortunio che abbia prodotto la morte o pel quale sia preveduto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo entro ventiquattro ore dall'infortunio.

3. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

4. La denuncia delle malattie professionali deve essere trasmessa dal datore di lavoro all'istituto assicuratore, corredata da certificato medico, entro i cinque giorni successivi a quello nel quale il prestatore d'opera ha fatto denuncia al datore di lavoro della manifestazione della malattia.

5. Il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi del presente decreto, deve nel termine di due giorni dare notizia all'autorita' locale di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni.

6. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima la denuncia deve essere fatta dal capitano o padrone preposto al comando della nave o del galleggiante all'istituto assicuratore e all'autorita' portuale o consolare competente. Quando l'infortunio si verifichi durante la navigazione, la denuncia deve essere fatta il giorno del primo approdo dopo l'infortunio.

7. I contravventori alle precedenti disposizioni sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire cinquecento.