Norme per l'inquadramento del personale degli Uffici provinciali delle Corporazioni nei ruoli statali
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unito delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa;
Vista la. legge 3 giugno 1937, n, 1000, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900;
Visto il R. decreto 25 gennaio 1937-XV, n. 1203, che istituisce i ruoli del personale dei Consigli considerato personale di Stato;
Visto il R. decreto-legge 2S aprile 1937, n. 524;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo.
Art. 1
1. Nei ruoli organici istituiti giusta l'art. 72 del testo unico approvato con R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dall'art. 5 del il decreto-legge 3 settembre 1936, numero 1900, sara' inquadrato il personale in pianta stabile delle categorie di concetto e di ragioneria attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali delle corporazioni, proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dai Consigli provinciali agrari e assunto nei ruoli stessi anteriormente alla data del 7 luglio 1927 e che nei ruoli predetti rivestiva grado cui erano annesse funzioni direttive.
Art. 2
1. Il personale in pianta, di cui al precedente art. 1, viene inquadrato nel rispettivo gruppo:
a) al ruolo cui sono proprie le funzioni inerenti al grado rivestito da ciascun impiegato, alla data del 7 luglio 1927, nei ruoli organici delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari;
b) oppure, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, al ruolo dei direttori e sostituti direttori, qualora detto personale abbia lodevolmente esercitato, per incarico, per almeno un triennio, le funzioni di direttore o sostituto direttore. Peraltro, in quest'ultimo caso, tale personale non puo' essere assegnato al grado superiore al 9°, e prendera' posto dopo i pari grado collocati nel medesimo ruolo a' sensi della lettera a.
Art. 3
1. Successivamente all'inquadramento previsto all'art. 1 sara' provveduto all'inquadramento:
a) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 73 del testo unico, modificato dall'art. 6 del R. decreto:legge 3 settembre 1936; n. 1900;
b) degli impiegati che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dello stesso articolo sopra indicato.
2. Per gli impiegati di cui alla lettera a) l'inquadramento e' subordinato ai risultati di un concorso per titoli. A tale scopo tutti coloro che ne abbiano diritto dovranno presentare al Ministero delle corporazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di ammissione al concorso corredata di tutti i documenti, che saranno prescritti da apposita circolare del Ministero suddetto.
3. La Commissione prevista dall'art. 12 provvedera' all'esame dei titoli e proporra' la graduatoria dei vincitori del concorso, e l'assegnazione di ciascuni di essi ai posti di ruolo. I vincitori del concorso non ,potranno comunque essere inquadrati in grado superiore al IX nel gruppo A ed al X nel gruppo B, ferma restando la limitazione dell'inquadramento al grado iniziale dei rispettivi ruoli per coloro che abbiano conseguito il prescritto titolo di studio dopo il 1° gennaio 1933.
4. Per gli impiegati di cui alla lettera b) l'inquadramento sara' effettuato in base alla graduatoria che sara' fatta dalla Commissione prevista dall'art. 12, tenendo conto dei risultati dei concorsi sostenuti e delle funzioni esercitate durante il periodo di servizio presso i Consigli. Tali impiegati non potranno essere inquadrati ad un grado superiore al IX nel gruppo A. ed al X nel gruppo B.
L'inquadramento di essi potra' inoltre, a giudizio della Commissione suindicata, essere effettuata con riserva di anzianita' a favore dei funzionari di cui alla lettera a), vincitori del concorso per titoli.
Art. 4
1. L'assegnazione dei gradi di ciascun ruolo viene effettuata, sulla base della posizione occupata alla data del 7 luglio 1927, in conformita' della equiparazione dei posti di cui alle tabelle A, B, e C, annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le corporazioni e dal Ministro per le finanze.
2. Gli impiegati che posteriormente al 7 luglio 1927, e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano avuto incarico di funzioni di direttore e sostituto direttore pur non ricoprendo il rispettivo corrispondente grado nel ruolo delle Camere di commercio o dei 'Consigli agrari provinciali ed abbiano lodevolmente esercitate tali funzioni durante un periodo di non meno di cinque anni, saranno inquadrati nel grado superiore a quello loro spettante in base alle tabelle.
3. Nell'applicazione della norma di cui al precedente comma, sara' equiparato al servizio prestato, quale incaricato delle funzioni di direttore o sostituto direttore, presso uno degli Uffici provinciali delle corporazioni il servizio prestato presso il Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e degli Uffici provinciali delle corporazioni) con attribuzioni di capo Sezione conferendo di conseguenza in tali casi un grado non superiore al grado VII.
4. Gli impiegati che in conformita' della tabella A siano stati inquadrati nel ruolo dei direttori o sostituti direttori, potranno, qualora abbiano esplicato, in aggiunta alle funzioni di carattere direttivo, anche funzioni di capo dei Servizi statistici, fare domanda, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inquadramento per essere inquadrati nel ruolo, dei Capi dei servizi statistici. L'accoglimento della domanda e' subordinata al possesso del diploma di abilitazione nelle discipline statistiche.
Art. 5
1. L'ordine di assegnazione dei posti in ciascun grado e' stabilito in conformita' dell'anzianita' complessiva di servizio nei ruoli delle Camere di commercio e dei Consigli provinciali agrari, risultante a norma del successivo art. 10.
Art. 6
1. Oltre lo stipendio iniziale del grado assegnato e il supplemento di servizio attivo, al personale inquadrato competono anche gli annienti periodici di stipendio, calcolati in base alla eccedenza, della anzianita' effettiva nella carica in base alla quale viene conferito il grado di inquadramento rispetto a quella minima stabilita dalla tabella, anzianita' effettiva che va computata nei modi e limiti stabiliti dalle disposizioni che prevedono per gli impiegati statali aumenti o riduzioni dell'anzianita'.
2. Le frazioni di periodo saranno computate per gli ulteriori aumenti periodici.
Art. 7
1. Qualora gli emolumenti inerenti al grado assegnato, compresi gli eventuali aumenti periodici, siano inferiori a quelli di. cui sono provvisti alla data dell'inquadramento, per gli stessi titoli, nonche' per gli assegni ad personam, l'eccedenza viene conservata come assegno personale, in conformita' dell'art. 73, ultimo comma, del testo unico, modificato dal R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900.
2. Agli effetti della determinazione dell'assegno personale i Consigli provinciali delle corporazioni comunicheranno al Ministero delle corporazioni, non piu' tardi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto, la misura e la natura degli emolumenti attribuiti organicamente a ciascuno dei loro dipendenti da inquadrare, unitamente ai documenti giustificativi.
3. Il Ministero delle corporazioni provvedera' alla revisione di tali emolumenti ed eventualmente alla loro modificazione in base alle norme vigenti, integrate dalle disposizioni del presente decreto.
4. Effettuato l'accertamento di cui sopra, il Ministero delle corporazioni, in caso di variazioni nella misura degli emolumenti, spettanti ad ogni singolo impiegato, disporra' per il necessario conguaglio fra le somme da ciascuno percepite di fatto e quelle dovute di diritto, limitatamente al biennio anteriore alla data d'inquadramento.
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 MAGGIO 1938, N. 768, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 375
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 MAGGIO 1938, N. 768, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 375
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL REGIO D.L. 2 MAGGIO 1938, N. 768, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 GENNAIO 1939, N. 375
Art. 11
1. Non si fara' luogo all'inquadramento per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano presentato domanda di collocamento a riposo, cui abbiano diritto in base ai regolamenti della Camera di commercio dalla quale provengono oppure risultino aver raggiunto i limiti di eta' e di servizio che, a norma delle disposizioni vigenti per gli impiegati dello Stato, darebbero loro diritto ad essere collocati a riposo.
2. Potranno essere, altresi', esclusi dall'inquadramento, previo parere della Commissione costituita a termini dell'art. 12, gli impiegati che alla stessa data sopra indicata risultino aver compiuto i 40 anni di servizio oppure i 65 anni di eta', con almeno 20 anni di servizio.
3. Al personale escluso dall'inquadramento spettera' il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 76 del testo unico 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
4. Fino all'effettiva cessazione dal servizio del personale considerato nel presente articolo dovranno essere mantenuti scoperti i posti corrispondenti nei ruoli statali.