Approvazione del regolamento per la conservazione del nuovo Catasto dei terreni
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 664 che autorizza il Governo del Re ad emanare un nuovo regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, in sostituzione di quello approvato con decreto 26 gennaio 1902, n. 76;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. E' approvato l'unito regolamento per la conservazione del nuovo Catasto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.
Art. 2
1. Sono abrogati il precedente regolamento approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e successive modificazioni, nonche' ogni altra disposizione che contrasti con il regolamento di cui al precedente art. 1.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 dicembre 1938-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Solmi
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 20. - Mancini.