Norme per l'esecuzione dell'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 25 gennaio 1937-XV, n. 116, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 993, che reca modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Vista la legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 234, concernente aumento degli organici, reclutamento degli ufficiali di complemento, avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e delega al Governo per la pubblicazione del testo unico dei provvedimenti legislativi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;
Visto il regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, successive modificazioni, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, e successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito;
Viste le norme per la prima applicazione della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, e successive modificazioni, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, approvato con decreto Ministeriale 18 aprile 1936-XIV, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 13 settembre 1934-XII, n. 1567, che stabilisce i titoli di valutazione nei giudizi di avanzamento per gli ufficiali in congedo;
Visto il R. decreto 29 luglio 1937-XV, n. 1494, e successive modificazioni, che detta norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1936-XIV, n. 1045, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 325, sulla validita' del servizio prestato in Africa Orientale dagli ufficiali del Regio esercito ai fini dell'avanzamento e del trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, sulla validita', dei periodi di servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi od Enti militari predisposti per esigenze speciali, validi per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;
Visto il R. decreto 6 luglio 1939-XVII, n. 1100, che dispone l'abrogazione del R. decreto 24 aprile 1939-XVII, n. 766, suindicato;
Visto il R. decreto 12 ottobre 1939-XVII n. 1772, sul servizio prestato dagli ufficiali del Regio esercito presso Comandi o Enti approntati per speciali esigenze, valido per l'avanzamento e per il trasferimento nel Servizio o nel Corpo di stato maggiore;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, e successive modificazioni;
Visto il regolamento sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 31 gennaio 1907, n. 145, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di disciplina per il Regio esercito, approvato con R. decreto 24 giugno 1929-VII, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1
1. Al Corpo della Regia guardia di finanza si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti anteriormente al 1° gennaio 1940-XVIII per il Regio esercito (Arma dei carabinieri Reali, ruolo comando), in materia di avanzamento degli ufficiali, di stato degli ufficiali e dei sottufficiali e di disciplina, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
1. Salvo le eccezioni stabilite dal presente decreto, spettano al Ministro per le finanze ed al Comando generale della Regia guardia di finanza, per i dipendenti officiali, le attribuzioni che, per gli ufficiali del Regio esercito, sono rispettivamente conferite al Ministro ed al Ministero della guerra dalle leggi e dai regolamenti di cui al precedente art. 1.
2. Spettano al comandante generale della Regia guardia di finanza le facolta' ed attribuzioni che le leggi ed i regolamenti medesimi conferiscono ai comandanti di Corpo d'armata.
Art. 3
1. Le comunicazioni e pubblicazioni che per l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito vengono dal Ministero della guerra riportate sul Giornale militare ufficiale, per gli ufficiali della Regia guardia di finanza vengono fatte dal Comando generale sul foglio di ordini del Corpo.
Art. 4
1. Il generale di divisione comandante in secondo della Regia guardia di finanza e' designato tra i generali di brigata del Corpo dal comandante generale, ed e' nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, approvata dal Consiglio dei Ministri.
Art. 5
1. Agli effetti dell'avanzamento, gli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza sono iscritti, distinti per grado, in apposito ruolo di anzianita'.
Art. 6
1. Annualmente, il Comando generale della Regia guardia di finanza determina e fa conoscere - mediante pubblicazione. nei Foglio di ordini del Corpo - entro quali limiti di anzianita' debbano essere compresi:
a) gli ufficiali da prendere in esame ai fini della iscrizione sui quadri di avanzamento, indicando altresi' su quale quadro gli ufficiali stessi debbano essere iscritti;
b) gli ufficiali (generali, tenenti colonnelli, maggiori e capitani) per poter inoltrare domanda di collocamento fuori quadro o fuori organico, ai sensi delle disposizioni di cui ai successivi articoli 11 e 19.
2. I limiti di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile bisogno di un paio di anni.
3. Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali iscritti sul quadro di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Comando generale dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando di volta in volta per quali gradi ed entro quali limiti di anzianita' debbano essere compresi gli ufficiali.
Art. 7
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento dei colonnelli, dei tenenti colonnelli, dei maggiori e dei capitani in servizio permanente e delle categorie in congedo della Guardia di finanza, e' costituita una Commissione centrale di avanzamento composta del Comandante generale, del Comandante in secondo, dei generali in servizio permanente effettivo del Corpo e del generale dell'Esercito addetto al Comando generale.
2. La Commissione medesima viene convocata, nei casi previsti, dal Comandante generale del Corpo, che le rimette i documenti prescritti.
3. La Commissione s'intende legalmente costituita con l'intervento di almeno cinque dei suoi componenti.
Art. 8
1. Per i giudizi riguardanti l'avanzamento dei generali di brigata in posizione ausiliaria e della riserva del Corpo, e' costituita una «Commissione speciale di avanzamento», composta del comandante generale e del comandante in secondo.
2. L'ufficiale preso in esame sara' dichiarato prescelto se avra' riportato entrambi i voti favorevoli.
Art. 9
1. I verbali di cui all'art. 6 del regolamento sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 20 gennaio 1938-XVI, n. 226, sono sempre trasmessi al Comando generale della Regia guardia di finanza, che - nei casi previsti dalla legge - provvede a promuovere il giudizio decisivo di competenza del Ministro per le finanze.
Art. 10
1. I quadri di avanzamento sono approvati e resi esecutivi mediante decreto del Ministro per le finanze.
Art. 11
1. In deroga alle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 1° comma, n. 3, e 28 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, i collocamenti fuori quadro per i colonnelli, e fuori organico per i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani della Regia guardi la di finanza, non prescelti per l'avanzamento, non possono superare i limiti numerici appresso indicati;
2. due colonnelli ogni biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1946-XVIII;
3. due tenenti colonnelli ogni anno;
4. due maggiori ogni anno;
5. tre capitani ogni anno.
6. Ove i non prescelti per l'avanzamento dovessero superare i limiti di cui al precedente comma, saranno collocati:
a) fuori quadro, i colonnelli che abbiano maggiore anzianita' di grado;
b) fuori organico, i tenenti colonnelli, i maggiori e i capitani che abbiano maggiore anzianita' di grado;
c) in posizione ausiliaria od a riposo, oppure in congedo provvisorio - con le norme di cui all'art. 48, lettera b), della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 - gli altri.4